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APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:
DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO
REATI TRIBUTARI
CASISTICA
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 2 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., sez. III, 18.7.2023, n. 31010.
Il delitto de quo può essere commesso anche tramite la presentazione della dichiarazione integrativa, la quale rechi elementi passivi fittizi derivanti da false fatture, sempre che tale dichiarazione sia stata presentata prima che il contribuente avesse una conoscenza formale dell'accertamento.
DICHIARAZIONE INFEDELE EX ART. 4 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., sez. III, 30.5.2023, n. 23515.
La consapevolezza del contribuente in ordine all'errore contenuto nella fattura o nella nota di credito non lo legittima a replicarlo nella dichiarazione ai fini IVA, se tale errore incide sulla corrispondenza al vero dell'entità degli elementi attivi o passivi dichiarati; la dichiarazione, infatti, è atto proprio del contribuente che la sottoscrive, sicché egli non può lucrare sull'errore altrui di cui sia consapevole per dichiarare (altrettanto consapevolmente) il falso.
OMESSA DICHIARAZIONE EX ART. 5 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., sez. III, 4.9.2023, n. 36573.
Per la sussistenza del delitto di omessa dichiarazione occorre che il contribuente, oltre ad essere consapevole dell’inadempimento all’obbligo dichiarativo, sia anche animato dall’intento di evadere il Fisco e tale elemento soggettivo deve essere dimostrato dalla pubblica accusa per la dichiarazione di responsabilità penale (nel caso di specie, il dolo di evasione viene dimostrato evidenziando la presenza nella contabilità della società di fatture emesse a fronte di prestazioni inesistenti).
Cass. pen., sez. III, 18.10.2023, n. 42490.
In tema di reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, si configura la “stabile organizzazione”, da cui deriva l'obbligo fiscale di un soggetto non formalmente residente, nel caso in cui una società estera, con una sede fissa di affari nel territorio italiano, effettua in Italia la sua attività mediante un'organizzazione di persone e di mezzi (c.d. estero-vestizione della residenza fiscale) mentre si ha una “società-schermo” nell'ipotesi in cui l'ente, anche se allocato formalmente all'estero, è privo di concreta autonomia e costituisce solo una copertura attraverso la quale agisce la persona fisica, che è la titolare effettiva dell'attività economica e che, di conseguenza, è tenuta agli adempimenti fiscali. Di conseguenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all'estero, la cui omissione integra il reato di cui sopra, sussiste se l'impresa abbia stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgano nel territorio nazionale la gestione amministrativa, le decisioni strategiche, industriali e finanziarie nonché la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi.
EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 8 D.LGS N. 74/2000
Cass. pen., sez. III, 10.7.2023, n. 29814.
Chi pone in essere la condotta prevista dall'art. 8 D.lgs n. 74 /2000 non ha maturato, in relazione alle somme portate dalle fatture relative a prestazioni inesistenti, alcun debito tributario, dovendosi presumere che tali fatture, proprio perché fittiziamente emesse, non siano fonte di un debito in capo al soggetto destinatario di esse la cui solutio costituisca fonte di reddito per l'emittente, potendo, semmai, discutersi della eventuale tassabilità del prezzo del reato conseguito dall'emittente le fatture false.
Cass. pen., sez. III, 2.10.2023, n. 39888
L'evasione d'imposta non è elemento costitutivo del delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ma caratterizza il dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente, essendo necessario che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo realizzi effettivamente l'illecito.
OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI EX ART. 10 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., sez. III, 5.10.2023, n. 40503.
Il delitto de quo costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall'eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni, e, nel caso dell'occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento, configurandosi, in tale ultima ipotesi, un reato permanente. Basta, quindi, anche la temporanea indisponibilità della documentazione per la consumazione del reato.
OMESSO VERSAMENTO IVA EX ART. 10-TER D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., sez. III, 27.7.2023, n. 32731.
Del delitto di mancato versamento degli acconti IVA risponde il legale rappresentante in carica al momento della scadenza del termine per il pagamento, essendo irrilevante l'eventuale successiva apertura di una procedura concorsuale; di contro, se prima della scadenza del suddetto termine si ha la dichiarazione di fallimento della società, con nomina del relativo curatore, allora il soggetto tenuto ad adempiere all'obbligo di versamento non può più identificarsi nel precedente legale rappresentante della società che non ha quindi alcuna responsabilità penale.
Cass. pen., sez. III, 15.9.2023, n. 37826.
Il mancato incasso delle somme indicate in fattura e l'omessa riscossione di crediti per cause indipendenti dalla volontà del contribuente non valgono di per sé soli ad escludere il dolo del reato di omesso versamento dell'Iva, trattandosi di eventi che ricadono nell'ordinario rischio di impresa. Occorre la dimostrazione, da parte dell'imprenditore che invochi la crisi di liquidità ai fini dell'esclusione della colpevolezza, di aver adottato tutte le misure necessarie per provvedere alla corresponsione del tributo dovuto anche tramite sacrifici del proprio patrimonio personale.
CONFISCA EX ART. 12-BIS D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., SS.UU., 06.10.2023, n. 40797.
L'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, se già disposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari.
Cass. pen., sez. III, 26.9.2023, n. 39115.
Il richiamo contenuto nell'art. 578-bis c.p.p. alla confisca "prevista da altre disposizioni di legge", siccome formulato senza ulteriori specificazioni, ha una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale e dunque anche alla confisca ex art. 12-bis D.lgs. n. 74/2000, ma, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, non per i fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore.
DOLO SPECIFICO
Cass. pen., sez. IV, 5.7.2023, n. 31882.
La prova del dolo specifico dei reati tributari di cui agli artt. 5, 8 e 10 D.lgs n. 74/2000 in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità.
VIOLAZIONI TRIBUTARIE
Cass. pen., sez. III, 13.9.2023, n. 37312.
Il principio del ne bis in idem opera anche con riferimento alla applicazione di sanzioni amministrative, unitamente a quelle penali, per la medesima violazione in materia tributaria, con la conseguenza che il giudice, nel caso che la medesima trasgressione sia perseguita sia in sede tributaria che penale, deve, onde evitare la violazione del divieto di doppio processo, verificare se fra i due procedimenti sussista una connessione sostanziale e processuale e determinare la sanzione penale considerando anche l'entità della pena applicata in sede amministrativa onde evitare che la reazione punitiva complessiva che l'ordinamento applica per il medesimo fatto non sia eccessivamente gravosa e sproporzionata rispetto alla effettiva gravità del fatto.
BANCAROTTA FRAUDOLENTA EX ART. 322 CCII
Cass. pen., sez. V, 14.9.2023, n. 37703.
In tema di reati fallimentari il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, quale reato di pericolo concreto è caratterizzato dall’atto di depauperamento del patrimonio volto a creare un pericolo concreto per il futuro soddisfacimento delle ragioni creditorie. Il pericolo, affinché sia tale, deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare.
Cass. pen. sez. V, 22.9.2023, n. 38747.
In tema di bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica, l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza.
Cass. pen., sez. V, 26.9.2023, n. 39139.
In materia di bancarotta tra società infragruppo, i pagamenti in favore della controllante non configurano il reato di bancarotta e possono eventualmente essere ricondotti all'operatività del contratto cosiddetto di “cash pooling” solo qualora ricorra la formalizzazione di tale contratto di conto corrente intersocietario, con puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo, integrando invece una distrazione rilevante il trasferimento di fondi alla capogruppo per l'attuazione di un sistema di tesoreria accentrata, atteso che nessun “sistema”, comunque denominato o qualificato, giustifica il passaggio di risorse da una società ad un'altra, anche facenti parte dello stesso gruppo, in una situazione di conclamata sofferenza della società deprivata, senza garanzia di restituzione dei valori trasferiti e al di fuori di un credibile programma di riassestamento del gruppo, che sia rivolto a superare prioritariamente le problematiche dell'ente in sofferenza.
Cass. pen., sez. V, 4.10.2023, n. 40446.
In tema di bancarotta fraudolenta, la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale “specifica” può avere natura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale “generica”, invece, si realizza sempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità. In altri termini, l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l'omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descritta dall'art. 216, co. 1, n. 2), L. Fall.
DIRITTO E PROCESSO PENALE
RECIDIVA REITERATA
Cass. pen. SS.UU., 25.7.2023, n. 32318.
Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.
SEQUESTRO PROBATORIO
Cass. pen., SS.UU., 27.7.2023, n. 32938.
Il provvedimento del giudice dell’udienza preliminare di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio non è impugnabile dall’interessato.
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
Cass. pen., SS.UU., 27.7.2023 n. 32939.
Il giudice può subordinare, a norma dell’art. 165 c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all’adempimento dell’obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile.
INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE EX ART. 316-TER E SUPERBONUS 110%
Cass. pen., sez. II, 12.9.2023, n. 37138.
Il reato di cui all'art. 316-ter c.p. si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l'accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché con tale atto si verifica la dispersione del denaro pubblico, e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi. In proposito, è evidente che, con il riconoscimento del credito di imposta, immediatamente monetizzabile, il reato è già consumato in quanto l'ente erogatore non è più nella possibilità di recuperare quanto erogato ed il soggetto beneficiario ha già avuto l'accrescimento del proprio patrimonio.
REATO CONTINUATO
Cass. pen., sez. V, 13.10.2023, n. 41719.
In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Inoltre il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 c.p. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
DIRITTO CIVILE TRIBUTARIO E SOCIETARIO
DIRITTO TRIBUTARIO
RAPPORTI TRA GIUDIZIO PENALE E TRIBUTARIO
Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, 5.9.2023, n. 702/2.
Nel processo tributario non assume valenza probatoria l’assoluzione, in sede penale, dal reato di cui all’art. 2 D.lgs. 74/2000 di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per mera insufficienza della prova. Nel processo tributario, infatti, secondo i giudici marchigiani, le stesse dichiarazioni accusatorie hanno assunto diversa valenza probatoria, integrando una prova sufficiente, unitamente ad altri indizi.
IMPOSTA DI REGISTRO E DECRETI INGIUNTIVI
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, 5.9.2023, n. 5083/9.
I decreti ingiuntivi sono soggetti ad imposta di registro ex art. 37 TUR in forza della loro natura esecutiva, a prescindere dall’apposizione ad essi della formula esecutiva o dall’eventuale sospensione dell’esecutorietà in caso di opposizione.
RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA E SOGGETTI NON RESIDENTI
Cass. civ., sez. V, 8.9.2023, n. 26204/5.
La disciplina prevista dall’art. 26, co. 5, del d.P.R. n. 600/1973, relativa alla ritenuta a titolo d'imposta sui dividendi distribuiti a un soggetto non residente, è conforme al diritto dell'Unione europea.
CONTROLLO AUTOMATIZZATO E CREDITO DI IMPOSTA
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, 14.9.2023, n. 2324/1.
È legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta dovuta, qualora l’Amministrazione finanziaria disconosca la rilevanza e fondatezza delle detrazioni e dei crediti indicati dal contribuente in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73.
PREVENTIVO CONTRADDITTORIO E VERIFICHE “A TAVOLINO”
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, 15.9.2023, n. 5118/9.
Non esiste una disciplina positiva che generalizzi, in capo all’Amministrazione finanziaria, l’obbligo di attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente, al di fuori delle fattispecie normative in cui ciò sia espressamente previsto. Non è, infatti, possibile attribuire valenza generale alla previsione dell’art. 12, co. 7, dello Statuto del contribuente, poiché tale disposizione è limitata ai soli accertamenti consequenziali ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi di riferimento del contribuente e non è suscettibile di estensione anche alle verifiche “a tavolino”, come quella dello spesometro.
DIRITTO SOCIETARIO
FALLIMENTO
Cass. civ., sez. I, 28.9.2023, n. 27523, ord.
Nell'ipotesi di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento è onere del curatore, il quale agisca per il pagamento del compenso, individuare, sin dall'atto introduttivo, il soggetto che reputi gravato del pagamento, mentre è compito del tribunale verificare, illustrandolo, quale sia stato il contributo causale di quel soggetto sull'apertura della procedura; in mancanza, non è possibile porre tale compenso a carico del patrimonio del fallito, dovendo esso essere sopportato, stante il carattere di officiosità della procedura fallimentare, dall'amministrazione dello Stato.
Cass. civ., sez. I, 2.10.2023, n. 27688, ord.
Gli effetti del cd. spossessamento del fallito ex art. 42, co. 1, L. fall. e, sotto il profilo processuale, del subentro del curatore fallimentare in tutte le controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito, compresi nel fallimento ex art. 43, co. 1, L. fall., si verificano sempre, anche nel caso di fallimento "post mortem", con l'unica peculiarità che quegli effetti vengono necessariamente a dispiegarsi nei confronti degli eredi del fallito, con ulteriore accentuazione dell'effetto di separazione dei patrimoni.
NORMATIVA:
“Riforma fiscale: il nuovo Statuto del Contribuente” da “Fisco e Tasse”, 25.10.2023.
In data 23.10 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della L. 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario e, in particolar modo, dello Statuto dei diritti del contribuente, e per l’applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio.
Le disposizioni dello Statuto concernenti la garanzia del contradditorio e dell’accesso alla documentazione tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del ne bis in idem e l’autotutela attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e stabilisce che le norme tributarie impositive che recano il presupposto d’imposta e i soggetti passivi si applicano ai soli casi previsti dalla norma.
Con riguardo alla disciplina dell’efficacia temporale delle norme tributarie, conferma il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e, in particolare:
Si estende l’obbligo di conservazione decennale della documentazione tributaria anche alle scritture contabili e si introduce espressamente, tra altre, il principio del ne bis in idem nel procedimento tributario, stabilendo che l’amministrazione possa esercitare l’azione accertativa una sola volta per ogni periodo d’imposta
RASSEGNA DOTTRINALE:
DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO
“Ne bis in idem per violazione tributaria purché vi sia connessione sostanziale e temporale tra i due procedimenti” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 39/2023, pag. 3735 ss.
Sentenza di riferimento: Cass. pen., sez. III, 13.9.2023, n. 37312.
L’Autore analizza i passaggi logico-giuridici che hanno portato all’affermazione del principio di diritto contenuto nella sentenza in esame: il ne bis in idem opera anche con riferimento alla applicazione di sanzioni amministrative, unitamente a quelle penali, per la medesima violazione in materia tributaria, con la conseguenza che il giudice, nel caso che la medesima trasgressione sia perseguita sia in sede tributaria che penale, deve, onde evitare la violazione del divieto di doppio processo, verificare:
“Escluso il mantenimento della confisca in caso di estinzione dei reati tributari commessi prima del 6 aprile 2018” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 41/2023, pag. 3922 ss.
Sentenza di riferimento: Cass. pen., sez. III, 26.9.2023, n. 39115.
La Suprema Corte, in continuità con quanto già ribadito in passato, ha affermato che l’art. 578-bis c.p.p. si applica anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis D.lgs. n. 74/2000, aggiungendo una significativa precisazione in merito alla distinzione tra confisca in via diretta e confisca di valore. Quando si tratta di confisca diretta, avente cioè ad oggetto i beni che costituiscono il profitto del reato, l’art. 578-bis c.p.p. trova applicazione senza limiti temporali, mentre quando in caso di confisca per equivalente, stante il suo carattere sanzionatorio, non opera in relazione a fatti che siano avvenuti prima dell’entrata in vigore del menzionato articolo (ovverosia il 6 aprile 2018).
DIRITTO TRIBUTARIO
“Il fatto non sussiste, anche nel processo tributario” di Alessandro Severgnini – da “Altalex”, 21.10.2023.
L’art. 20 della L. 9 agosto 2023, n. 11, Legge delega per la riforma fiscale entrata in vigore lo scorso 29 agosto, prescrive una revisione dei rapporti tra processo penale e tributario, stabilendo che, “nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi”. Si tratta, almeno potenzialmente, di una rivoluzione, specie se si considera che, fino ad oggi, si era ribadito tenacemente il sistema del doppio binario.
“Legittima la contestazione di credito IVA anche oltre i termini per l’accertamento” con commento di Gabriele Sassara – da “Il fisco”, n. 41/2023, pag. 3913 ss.
Sentenza di riferimento: Cass., sez. trib., 14.9.2023, n. 26518, ord.
In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’IVA, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione annuale, che non derivi da sottostima dell’imposta dovuta, anche nel caso in cui siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento; è quanto ribadito dalla Suprema Corte aderendo ad un principio già affermato a suo tempo dalle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., 29 luglio 2021, nn. 21765 e 21766).