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APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:
DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO
REATI TRIBUTARI
CASISTICA
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 2 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 6.2.2024, n. 5148.
In materia di reati tributari e di relativa confisca per equivalente, ai fini della quantificazione del profitto del reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, è irrilevante l'evasione dell'imposta regionale sulle attività produttive, non trattandosi di un'imposta sui redditi in senso tecnico.
OMESSA DICHIARAZIONE EX ART. 5 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 15.2.2024, n. 6820.
In tema di reati tributari, l’affidamento a un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione, in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale e indelegabile il relativo dovere; tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull’operato del professionista - che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo - ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.
EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 8 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 9.2.2024, n. 5680.
In materia di operazioni inesistenti, deve ritenersi legittima l'ordinanza cautelare che abbia valutato l'inidoneità di una misura alternativa a quella degli arresti domiciliari, evidenziando che una mera misura interdittiva non è in grado di arginare la pericolosità criminale del soggetto che abbia commesso reati tributari avvalendosi di prestanome e mantenendo i contatti con i coindagati attraverso l'utilizzazione di utenze intestate ad altri, trattandosi di modalità particolarmente sintomatiche della professionalità e dell'esperienza spese per perseverare nel proposito criminoso.
OMESSO VERSAMENTO IVA EX ART. 10-TER D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 31.1.2024, n. 4214.
L'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000, atteso che l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi.
Cass. pen., Sez. III, 6.2.2024, n. 5152.
L’imputato può invocare l’assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale (nel caso di specie, il versamento IVA), quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione, concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto.
SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE EX ART. 11 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 26.2.2024, n. 8134.
Il delitto de quo presuppone l'idoneità degli atti simulati o fraudolenti a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; idoneità non ravvisabile ove il debitore erariale abbia disposto dell'unico immobile di sua proprietà, non di lusso, adibito a propria residenza anagrafica, trattandosi di bene comunque non espropriabile dall'agente della riscossione ex art. 76, co. 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973, nel testo introdotto dall'art. 52, co. 1, lett. g), D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 97/2013. Infatti, il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo concreto ed esige, pertanto, che la condotta sia idonea a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Cass. pen., Sez. III, 28.2.2024, n. 8643.
In tema di sottrazione al pagamento delle imposte hanno natura fraudolenta gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato che, diversamente da quelli simulati, determinino il trasferimento effettivo del bene, solamente nel caso in cui essi risultino connotati da elementi di inganno o di artificio e, quindi, da stratagemmi finalizzati a sottrarre all'esecuzione fiscale le garanzie patrimoniali genericamente assicurate dal contribuente.
CONFISCA EX ART. 12-BIS D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 31.1.2024, n. 4208.
In tema di reati tributari, la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purché sussistano norme che la consentano od impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l'assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri.
Cass. pen., Sez. III, 14.2.2024, n. 6576.
La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. Tale principio deve ritenersi applicabile anche ai reati tributari, e perciò in tutti i casi in cui il profitto consista in un risparmio di spesa, atteso che l'accrescimento patrimoniale e il mancato decremento delle risorse monetarie nella disponibilità del soggetto che ha tratto profitto dall'illecito, rappresentano concetti equivalenti.
Cass. pen., Sez. III, 14.2.2024, n. 6577.
Il limite di cui all'art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000 non si applica ai beni acquisiti dalla curatela del fallimento della società destinataria del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non potendo detti beni considerarsi appartenenti a persona estranea al reato. Pertanto ai fini della confisca, non assume rilevanza il criterio della effettiva disponibilità dei beni, ma quello, più ampio, della non estraneità al reato tributario del fallito, che conserva la titolarità dei beni attratti alla massa fallimentare sino alla conclusione della procedura. Ciò tanto più nel caso in cui anche solo una parte delle condotte delittuose è stata commessa a vantaggio dell'ente che, dunque, non può dirsi estraneo al reato.
BANCAROTTA FRAUDOLENTA EX ART. 322 CCII
Cass. pen., Sez. V, 5.2.2024, n. 5119.
In tema di reati fallimentari, è necessario che ricorrano circostanze di fatto ulteriori rispetto al mero dato della scomparsa dei libri contabili (od a quello della tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari), o quantomeno elementi di natura logica, in grado di farne emergere gli scopi che, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica, devono identificarsi nella finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica, di recare pregiudizio ai creditori, cioè nella consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio.
Cass. pen., Sez. V, 9.2.2024, n. 5958.
In caso di svendita sotto costo della merce in magazzino da parte di società in crisi e poi fallita, per contestare la bancarotta fraudolenta patrimoniale occorre verificare con attenzione quali siano le ragioni di tale svendita, dovendosi escludere il reato quando – come ad esempio si verifica in caso di cessione di beni di magazzino facilmente reperibile, quali gli alimenti – si sia in presenza di una liquidazione dell'attivo con regolare incasso del corrispettivo, la cui determinazione (in termini oggettivamente inferiori rispetto al passato) appare ampiamente giustificata dalle ragioni economiche.
Cass. pen., Sez. V, 13.2.2024, n. 6389.
In tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico.
DIRITTO E PROCESSO PENALE
APPLICAZIONE RETROATTIVA DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
Cass. pen., Sez. V, 5.2.2024, n. 5113.
La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., come novellato dall'art. 1, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 150/2022, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza.
PATTEGGIAMENTO
Cass., Sez. Unite, 6.2.2024, n. 5352. IMPORTANTE NUOVO PRINCIPIO
La sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all'art. 165, co. 5, c.p., necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un'ipotesi di illegalità della pena.
DIRITTO CIVILE TRIBUTARIO E SOCIETARIO
DIRITTO TRIBUTARIO
DETRAZIONE IVA IN ASSENZA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, 8.1.2024, n, 162/2.
Ai fini della detrazione dell’IVA, è onere del contribuente, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, fornire la prova dell’esistenza contabile del credito attraverso la produzione di idonea documentazione all’ufficio competente.
PROCESSO TRIBUTARIO E PRINCIPIO DI “EQUITÀ SOSTITUTIVA”
Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, 12.1.2024, n. 128/3
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10875/2022, nel giudizio tributario non è ammissibile il ricorso all’equità sostitutiva; il giudice tributario, infatti, non è dotato di poteri di “equità sostitutiva”, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve sempre dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio.
NOTIFICA DA INDIRIZZO PEC NON ISCRITTO NEI PUBBLICI REGISTRI
Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma, 19.1.2024, n. 846/36.
La notifica a mezzo posta elettronica certificata, eseguita da un indirizzo istituzionale non risultante nei pubblici registri, non è nulla qualora abbia comunque consentito al destinatario di avere conoscenza della provenienza e dell’oggetto della stessa, nonché di svolgere conseguentemente le proprie difese. Pertanto, al fine di provare la validità della notifica via PEC, è sufficiente l’esibizione della ricevuta di avvenuta consegna della cartella di pagamento.
CARTELLA DI PAGAMENTO: NOTIFICA A MEZZO PEC E FIRMA DIGITALE
Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, 23.1.2024, n. 113/2.
La copia informatica della cartella di pagamento, originariamente cartacea, è validamente notificata tramite PEC, senza che alla stessa sia necessario apporre la firma digitale. L'esistenza dell’atto, aggiunge il Collegio, non dipende dall’opposizione di una sottoscrizione, ma dal fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, nonché dalla conformità dello stesso al modello approvato con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
PROCESSO TRIBUTARIO
Corte di giustizia tributaria di primo grado della Sicilia, Sez. V, 24.1.2024, n. 225.
Nel processo tributario, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere resa a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e della ricevuta "DatiAtto.xml" contenente i dati identificativi delle predette ricevute.
IL CONTRIBUENTE MINORENNE QUALE SOGGETTO PASSIVO D’IMPOSTA
Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, 7.2.2024, n. 1080/15.
Ogni persona fisica, a prescindere dall'età, è soggetto passivo d'imposta e, di conseguenza, anche se minorenne, può essere sottoposta a verifica fiscale ed essere raggiunta da un atto impositivo; la capacità giuridica, infatti, si acquista al momento della nascita e i soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche.
REDDITOMETRO
Cass. civ., Sez. V, 30.1.2024, n. 2746, ord.
In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dall'art. 6 della L. n. 130/2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova "comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale", non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria.
INDAGINI BANCARIE E AVVISO DI ACCERTAMENTO
Cass. civ., Sez. V, 23.2.2024, n. 4853, ord.
In materia di accertamenti da indagini bancarie, non vi è alcun obbligo di allegazione all'avviso di accertamento della autorizzazione prescritta dal d.P.R. n. 600/1973, art. 32, co. 1, n. 7), per l'accertamento delle imposte dirette e dal d.P.R. n. 633/1972, art. 51, co. 2, n. 7), con riferimento all'IVA.
DIRITTO SOCIETARIO
FALLIMENTO
Cass. civ., Sez. I, 15.2.2024, n. 4168, ord.
In tema di compensi dei sindaci di società, posto che l'inadempimento di un componente del collegio sindacale può essere apprezzato non solo in modo globale e unitario ma anche per periodi distinti e separati, deve comunque essere fatta salva la possibilità che l'eccezione di inadempimento si ponga in rapporto di corrispettività con le richieste di compensi avanzate dal professionista per l'attività riferite al periodo, da considerarsi unitariamente, comprensivo dell'annualità nel corso del quale si è realizzata la condotta antigiuridica del professionista e della successiva annualità in cui si sono palesate le conseguenze dannose.
Cass. civ., Sez. I, 28.2.2024, n. 5252, ord.
Il terzo comma dell'art. 2486 c.c., aggiunto dall'art. 378 D.Lgs. n. 14/2019, può essere definito come norma latamente (anche se non propriamente) processuale: essa si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore perché rivolta a stabilire non un criterio (nuovo) di riparto di oneri probatori, ma semplicemente un criterio valutativo del danno, rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società.
NORMATIVA:
DIRITTO TRIBUTARIO
“Rottamazione quater e disapplicazione del divieto di compensazione: chiarimenti ADE” da “Fisco e Tasse”, 1.3.2024.
Con la risposta all’interpello n. 54/2004, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire i dubbi in merito alla possibilità per il contribuente di compensare i crediti di cui dispone, nonostante la presenza di ruoli, stante l’adesione alla cd. “rottamazione quater” ex art. 1, co. 231-252, L. n. 197/2022. L’AdE specifica che, con l’istituto in questione, il legislatore ha previsto la possibilità di estinguere “i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione” tra il 1.1.2000 e il 30.6.2022, senza il versamento delle sanzioni ed interessi inclusi nei ruoli. Dopo un’analisi della disposizione, negata la possibilità di una sospensione generale della riscossione dei carichi definibili, la sospensione si produce in riferimento ai soli ruoli oggetto della dichiarazione ex art. 1, co. 234, L. n. 197/2022; ciò considerato, i ruoli oggetto di tale dichiarazione non concorrono al superamento del limite in base al quale opera la preclusione dell’autocompensazione di cui all’art. 31 D.l. n. 78/2010 mentre concorrono al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.
RASSEGNA DOTTRINALE:
DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
“Evasione Iva: si applica il principio di competenza o di cassa?” con commento di Elena Salemi - da “Altalex - Il QG”, 29.2.2024.
Sentenza di riferimento: Cass. pen., Sez. III, 24.1.2024, n. 3019.
La Suprema Corte, smentendo il ragionamento condotto dalla Corte d’appello secondo la quale il criterio di competenza è sempre applicabile quando la prestazione di servizio viene resa da una società di capitali, ha ribadito la chiarezza del dato normativo. In termini generali, infatti, in caso di prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA, il fatto costitutivo del rapporto obbligatorio tributario è costituito dal pagamento del corrispettivo ex art. 6, co. 3, d.P.R. n. 633/1972 (“principio di cassa”). Al contrario, le cessioni di beni si considerano effettuate, in termini generali, nel momento della stipulazione del contratto, ove se si tratta di beni immobili, o in quello della traditio o della spedizione ove si tratti di beni mobili (art. 6, co. 1, d.P.R. n. 633/1972, “principio di competenza”). Tuttavia, precisa la Cassazione, ove il prestatore di servizi emetta fattura prima del pagamento del corrispettivo, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, indipendentemente dall’effettivo pagamento; pertanto, è lo stesso contribuente che, emettendo fattura prima del pagamento del corrispettivo, determina con la propria condotta l’applicazione del criterio di competenza, a prescindere dalla natura dell’operazione fatturata.
DIRITTO TRIBUTARIO
“Ammissibile il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione nel giudizio tributario” con commento di Lorenzo Trinchera - da “Il fisco”, n. 8/2024, pag. 761 ss.
Sentenza di riferimento: Cass., Sez. Unite, 13.12.2023, n. 34851.
Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha chiarito una volta per tutte la questione relativa all’applicabilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - che consente di rivolgere quesiti interpretativi alla Suprema Corte - da parte del giudice tributario. La ragione è da ricondursi alla natura stessa della materia tributaria, nella quale “si rivela particolarmente pressante l’esigenza di assicurare l’uniforme interpretazione del diritto, anche al fine di contenere la proliferazione di un contenzioso notoriamente assai consistente sotto il profilo quantitativo e spesso connotato da caratteri di serialità, nonché di consentire una più rapida definizione delle controversie pendenti”.
DIRITTO CIVILE
PRIVACY
“Privacy: sanzione al titolare del trattamento solo se la violazione è dolosa o colposa” di Claudio Bovino - da “Altalex - Il QG”, 29.1.2024.
Sentenze di riferimento: Corte di Giustizia UE, 5.12.2023, (C-807/21) Deutsche Wohnen; Corte di Giustizia UE, 5.12.2023, (C-683/21) Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata recentemente chiamata da un giudice lituano e da un giudice tedesco, in riferimento a due cause tra loro distinte, a pronunciarsi sulla corretta interpretazione del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (il cd. GDPR) riguardo alla possibilità, per le autorità nazionali di controllo, di sanzionare la violazione dello stesso mediante l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria al titolare del trattamento dei dati. La Corte ha riconosciuto tale possibilità solo qualora la violazione del GDPR sia stata commessa illecitamente, ossia con dolo o colpa e ciò si verifica nelle ipotesi in cui il titolare del trattamento non poteva ignorare l’illiceità del suo comportamento.
“Diritto all’oblio: l’archivio online di un giornale non deve essere cancellato” di Susanna Viggiani e Chiara Cicca Romito - da “Altalex - Il QG”, 22.2.2024.
Sentenza di riferimento: Garante della Privacy, provvedimento n. 617, 21.12.2023.
Con un recente provvedimento, il Garante della Privacy ha riconosciuto l’importante funzione svolta dall’archivio online di un giornale - parimenti al suo equivalente cartaceo - in ordine alla “ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo, specie laddove si tratti di vicende riguardanti persone che hanno svolto e/o svolgono un determinato ruolo nella vita collettiva”. Nel caso de quo, il trattamento effettuato attraverso la conservazione di un articolo di cronaca all’interno dell’archivio online dell’editore “deve ritenersi rispondente ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta compatibile con essa”.
APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:
DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO
REATI TRIBUTARI
CASISTICA
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 2 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 6.2.2024, n. 5148.
In materia di reati tributari e di relativa confisca per equivalente, ai fini della quantificazione del profitto del reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, è irrilevante l'evasione dell'imposta regionale sulle attività produttive, non trattandosi di un'imposta sui redditi in senso tecnico.
OMESSA DICHIARAZIONE EX ART. 5 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 15.2.2024, n. 6820.
In tema di reati tributari, l’affidamento a un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione, in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale e indelegabile il relativo dovere; tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull’operato del professionista - che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo - ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.
EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 8 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 9.2.2024, n. 5680.
In materia di operazioni inesistenti, deve ritenersi legittima l'ordinanza cautelare che abbia valutato l'inidoneità di una misura alternativa a quella degli arresti domiciliari, evidenziando che una mera misura interdittiva non è in grado di arginare la pericolosità criminale del soggetto che abbia commesso reati tributari avvalendosi di prestanome e mantenendo i contatti con i coindagati attraverso l'utilizzazione di utenze intestate ad altri, trattandosi di modalità particolarmente sintomatiche della professionalità e dell'esperienza spese per perseverare nel proposito criminoso.
OMESSO VERSAMENTO IVA EX ART. 10-TER D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 31.1.2024, n. 4214.
L'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000, atteso che l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi.
Cass. pen., Sez. III, 6.2.2024, n. 5152.
L’imputato può invocare l’assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale (nel caso di specie, il versamento IVA), quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione, concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto.
SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE EX ART. 11 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 26.2.2024, n. 8134.
Il delitto de quo presuppone l'idoneità degli atti simulati o fraudolenti a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; idoneità non ravvisabile ove il debitore erariale abbia disposto dell'unico immobile di sua proprietà, non di lusso, adibito a propria residenza anagrafica, trattandosi di bene comunque non espropriabile dall'agente della riscossione ex art. 76, co. 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973, nel testo introdotto dall'art. 52, co. 1, lett. g), D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 97/2013. Infatti, il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo concreto ed esige, pertanto, che la condotta sia idonea a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Cass. pen., Sez. III, 28.2.2024, n. 8643.
In tema di sottrazione al pagamento delle imposte hanno natura fraudolenta gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato che, diversamente da quelli simulati, determinino il trasferimento effettivo del bene, solamente nel caso in cui essi risultino connotati da elementi di inganno o di artificio e, quindi, da stratagemmi finalizzati a sottrarre all'esecuzione fiscale le garanzie patrimoniali genericamente assicurate dal contribuente.
CONFISCA EX ART. 12-BIS D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 31.1.2024, n. 4208.
In tema di reati tributari, la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purché sussistano norme che la consentano od impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l'assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri.
Cass. pen., Sez. III, 14.2.2024, n. 6576.
La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. Tale principio deve ritenersi applicabile anche ai reati tributari, e perciò in tutti i casi in cui il profitto consista in un risparmio di spesa, atteso che l'accrescimento patrimoniale e il mancato decremento delle risorse monetarie nella disponibilità del soggetto che ha tratto profitto dall'illecito, rappresentano concetti equivalenti.
Cass. pen., Sez. III, 14.2.2024, n. 6577.
Il limite di cui all'art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000 non si applica ai beni acquisiti dalla curatela del fallimento della società destinataria del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non potendo detti beni considerarsi appartenenti a persona estranea al reato. Pertanto ai fini della confisca, non assume rilevanza il criterio della effettiva disponibilità dei beni, ma quello, più ampio, della non estraneità al reato tributario del fallito, che conserva la titolarità dei beni attratti alla massa fallimentare sino alla conclusione della procedura. Ciò tanto più nel caso in cui anche solo una parte delle condotte delittuose è stata commessa a vantaggio dell'ente che, dunque, non può dirsi estraneo al reato.
BANCAROTTA FRAUDOLENTA EX ART. 322 CCII
Cass. pen., Sez. V, 5.2.2024, n. 5119.
In tema di reati fallimentari, è necessario che ricorrano circostanze di fatto ulteriori rispetto al mero dato della scomparsa dei libri contabili (od a quello della tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari), o quantomeno elementi di natura logica, in grado di farne emergere gli scopi che, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica, devono identificarsi nella finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica, di recare pregiudizio ai creditori, cioè nella consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio.
Cass. pen., Sez. V, 9.2.2024, n. 5958.
In caso di svendita sotto costo della merce in magazzino da parte di società in crisi e poi fallita, per contestare la bancarotta fraudolenta patrimoniale occorre verificare con attenzione quali siano le ragioni di tale svendita, dovendosi escludere il reato quando – come ad esempio si verifica in caso di cessione di beni di magazzino facilmente reperibile, quali gli alimenti – si sia in presenza di una liquidazione dell'attivo con regolare incasso del corrispettivo, la cui determinazione (in termini oggettivamente inferiori rispetto al passato) appare ampiamente giustificata dalle ragioni economiche.
Cass. pen., Sez. V, 13.2.2024, n. 6389.
In tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico.
DIRITTO E PROCESSO PENALE
APPLICAZIONE RETROATTIVA DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
Cass. pen., Sez. V, 5.2.2024, n. 5113.
La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., come novellato dall'art. 1, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 150/2022, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza.
PATTEGGIAMENTO
Cass., Sez. Unite, 6.2.2024, n. 5352. IMPORTANTE NUOVO PRINCIPIO
La sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all'art. 165, co. 5, c.p., necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un'ipotesi di illegalità della pena.
DIRITTO CIVILE TRIBUTARIO E SOCIETARIO
DIRITTO TRIBUTARIO
DETRAZIONE IVA IN ASSENZA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, 8.1.2024, n, 162/2.
Ai fini della detrazione dell’IVA, è onere del contribuente, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, fornire la prova dell’esistenza contabile del credito attraverso la produzione di idonea documentazione all’ufficio competente.
PROCESSO TRIBUTARIO E PRINCIPIO DI “EQUITÀ SOSTITUTIVA”
Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, 12.1.2024, n. 128/3
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10875/2022, nel giudizio tributario non è ammissibile il ricorso all’equità sostitutiva; il giudice tributario, infatti, non è dotato di poteri di “equità sostitutiva”, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve sempre dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio.
NOTIFICA DA INDIRIZZO PEC NON ISCRITTO NEI PUBBLICI REGISTRI
Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma, 19.1.2024, n. 846/36.
La notifica a mezzo posta elettronica certificata, eseguita da un indirizzo istituzionale non risultante nei pubblici registri, non è nulla qualora abbia comunque consentito al destinatario di avere conoscenza della provenienza e dell’oggetto della stessa, nonché di svolgere conseguentemente le proprie difese. Pertanto, al fine di provare la validità della notifica via PEC, è sufficiente l’esibizione della ricevuta di avvenuta consegna della cartella di pagamento.
CARTELLA DI PAGAMENTO: NOTIFICA A MEZZO PEC E FIRMA DIGITALE
Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, 23.1.2024, n. 113/2.
La copia informatica della cartella di pagamento, originariamente cartacea, è validamente notificata tramite PEC, senza che alla stessa sia necessario apporre la firma digitale. L'esistenza dell’atto, aggiunge il Collegio, non dipende dall’opposizione di una sottoscrizione, ma dal fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, nonché dalla conformità dello stesso al modello approvato con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
PROCESSO TRIBUTARIO
Corte di giustizia tributaria di primo grado della Sicilia, Sez. V, 24.1.2024, n. 225.
Nel processo tributario, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere resa a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e della ricevuta "DatiAtto.xml" contenente i dati identificativi delle predette ricevute.
IL CONTRIBUENTE MINORENNE QUALE SOGGETTO PASSIVO D’IMPOSTA
Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, 7.2.2024, n. 1080/15.
Ogni persona fisica, a prescindere dall'età, è soggetto passivo d'imposta e, di conseguenza, anche se minorenne, può essere sottoposta a verifica fiscale ed essere raggiunta da un atto impositivo; la capacità giuridica, infatti, si acquista al momento della nascita e i soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche.
REDDITOMETRO
Cass. civ., Sez. V, 30.1.2024, n. 2746, ord.
In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dall'art. 6 della L. n. 130/2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova "comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale", non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria.
INDAGINI BANCARIE E AVVISO DI ACCERTAMENTO
Cass. civ., Sez. V, 23.2.2024, n. 4853, ord.
In materia di accertamenti da indagini bancarie, non vi è alcun obbligo di allegazione all'avviso di accertamento della autorizzazione prescritta dal d.P.R. n. 600/1973, art. 32, co. 1, n. 7), per l'accertamento delle imposte dirette e dal d.P.R. n. 633/1972, art. 51, co. 2, n. 7), con riferimento all'IVA.
DIRITTO SOCIETARIO
FALLIMENTO
Cass. civ., Sez. I, 15.2.2024, n. 4168, ord.
In tema di compensi dei sindaci di società, posto che l'inadempimento di un componente del collegio sindacale può essere apprezzato non solo in modo globale e unitario ma anche per periodi distinti e separati, deve comunque essere fatta salva la possibilità che l'eccezione di inadempimento si ponga in rapporto di corrispettività con le richieste di compensi avanzate dal professionista per l'attività riferite al periodo, da considerarsi unitariamente, comprensivo dell'annualità nel corso del quale si è realizzata la condotta antigiuridica del professionista e della successiva annualità in cui si sono palesate le conseguenze dannose.
Cass. civ., Sez. I, 28.2.2024, n. 5252, ord.
Il terzo comma dell'art. 2486 c.c., aggiunto dall'art. 378 D.Lgs. n. 14/2019, può essere definito come norma latamente (anche se non propriamente) processuale: essa si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore perché rivolta a stabilire non un criterio (nuovo) di riparto di oneri probatori, ma semplicemente un criterio valutativo del danno, rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società.
NORMATIVA:
DIRITTO TRIBUTARIO
“Rottamazione quater e disapplicazione del divieto di compensazione: chiarimenti ADE” da “Fisco e Tasse”, 1.3.2024.
Con la risposta all’interpello n. 54/2004, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire i dubbi in merito alla possibilità per il contribuente di compensare i crediti di cui dispone, nonostante la presenza di ruoli, stante l’adesione alla cd. “rottamazione quater” ex art. 1, co. 231-252, L. n. 197/2022. L’AdE specifica che, con l’istituto in questione, il legislatore ha previsto la possibilità di estinguere “i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione” tra il 1.1.2000 e il 30.6.2022, senza il versamento delle sanzioni ed interessi inclusi nei ruoli. Dopo un’analisi della disposizione, negata la possibilità di una sospensione generale della riscossione dei carichi definibili, la sospensione si produce in riferimento ai soli ruoli oggetto della dichiarazione ex art. 1, co. 234, L. n. 197/2022; ciò considerato, i ruoli oggetto di tale dichiarazione non concorrono al superamento del limite in base al quale opera la preclusione dell’autocompensazione di cui all’art. 31 D.l. n. 78/2010 mentre concorrono al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.
RASSEGNA DOTTRINALE:
DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
“Evasione Iva: si applica il principio di competenza o di cassa?” con commento di Elena Salemi - da “Altalex - Il QG”, 29.2.2024.
Sentenza di riferimento: Cass. pen., Sez. III, 24.1.2024, n. 3019.
La Suprema Corte, smentendo il ragionamento condotto dalla Corte d’appello secondo la quale il criterio di competenza è sempre applicabile quando la prestazione di servizio viene resa da una società di capitali, ha ribadito la chiarezza del dato normativo. In termini generali, infatti, in caso di prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA, il fatto costitutivo del rapporto obbligatorio tributario è costituito dal pagamento del corrispettivo ex art. 6, co. 3, d.P.R. n. 633/1972 (“principio di cassa”). Al contrario, le cessioni di beni si considerano effettuate, in termini generali, nel momento della stipulazione del contratto, ove se si tratta di beni immobili, o in quello della traditio o della spedizione ove si tratti di beni mobili (art. 6, co. 1, d.P.R. n. 633/1972, “principio di competenza”). Tuttavia, precisa la Cassazione, ove il prestatore di servizi emetta fattura prima del pagamento del corrispettivo, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, indipendentemente dall’effettivo pagamento; pertanto, è lo stesso contribuente che, emettendo fattura prima del pagamento del corrispettivo, determina con la propria condotta l’applicazione del criterio di competenza, a prescindere dalla natura dell’operazione fatturata.
DIRITTO TRIBUTARIO
“Ammissibile il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione nel giudizio tributario” con commento di Lorenzo Trinchera - da “Il fisco”, n. 8/2024, pag. 761 ss.
Sentenza di riferimento: Cass., Sez. Unite, 13.12.2023, n. 34851.
Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha chiarito una volta per tutte la questione relativa all’applicabilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - che consente di rivolgere quesiti interpretativi alla Suprema Corte - da parte del giudice tributario. La ragione è da ricondursi alla natura stessa della materia tributaria, nella quale “si rivela particolarmente pressante l’esigenza di assicurare l’uniforme interpretazione del diritto, anche al fine di contenere la proliferazione di un contenzioso notoriamente assai consistente sotto il profilo quantitativo e spesso connotato da caratteri di serialità, nonché di consentire una più rapida definizione delle controversie pendenti”.
DIRITTO CIVILE
PRIVACY
“Privacy: sanzione al titolare del trattamento solo se la violazione è dolosa o colposa” di Claudio Bovino - da “Altalex - Il QG”, 29.1.2024.
Sentenze di riferimento: Corte di Giustizia UE, 5.12.2023, (C-807/21) Deutsche Wohnen; Corte di Giustizia UE, 5.12.2023, (C-683/21) Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata recentemente chiamata da un giudice lituano e da un giudice tedesco, in riferimento a due cause tra loro distinte, a pronunciarsi sulla corretta interpretazione del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (il cd. GDPR) riguardo alla possibilità, per le autorità nazionali di controllo, di sanzionare la violazione dello stesso mediante l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria al titolare del trattamento dei dati. La Corte ha riconosciuto tale possibilità solo qualora la violazione del GDPR sia stata commessa illecitamente, ossia con dolo o colpa e ciò si verifica nelle ipotesi in cui il titolare del trattamento non poteva ignorare l’illiceità del suo comportamento.
“Diritto all’oblio: l’archivio online di un giornale non deve essere cancellato” di Susanna Viggiani e Chiara Cicca Romito - da “Altalex - Il QG”, 22.2.2024.
Sentenza di riferimento: Garante della Privacy, provvedimento n. 617, 21.12.2023.
Con un recente provvedimento, il Garante della Privacy ha riconosciuto l’importante funzione svolta dall’archivio online di un giornale - parimenti al suo equivalente cartaceo - in ordine alla “ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo, specie laddove si tratti di vicende riguardanti persone che hanno svolto e/o svolgono un determinato ruolo nella vita collettiva”. Nel caso de quo, il trattamento effettuato attraverso la conservazione di un articolo di cronaca all’interno dell’archivio online dell’editore “deve ritenersi rispondente ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta compatibile con essa”.