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AGGIORNAMENTI NORMATIVI

 

Cambiano i controlli fiscali: chi segnala il nuovo software AEda QuiFinanza”, 26.6.2022.

Con la circolare 21/E del 20 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che si servirà di un software, denominato Vera(acronimo di “Verifica dei rapporti finanziari”), il cui algoritmo consentirà di analizzare, sulla base di tutti i dati raccolti nell’Archivio dei rapporti finanziari (tra gli altri, dichiarazioni dei redditi, conto corrente, app di acquisto e pagamento online, numero di accessi alle cassette di sicurezza, movimenti con moneta elettronica), il rischio di evasione dei contribuenti. Le strutture centrali e regionali dell’Agenzia, lavorando in sinergia, saranno chiamate a concentrare la loro attenzione sui contribuenti che presentano maggiore rischio fiscale, ovverosia quelli che non tengono atteggiamenti trasparenti e collaborativi, prendendo in considerazione una serie di indicatori di rischio e le dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta 2020. In particolare, si darà la priorità a quei comportamenti e fattispecie di particolare disvalore tributario e penale per le condotte configurabili, quali frodi, abuso del diritto, false compensazioni, indebita fruizione di regimi agevolativi e di misure di sostegno per fronteggiare la pandemia da COVID-19. L’attività accertativa è finalizzata ad elaborare delle schede di rischio da aggiornare periodicamente ogniqualvolta, negli anni precedenti al periodo d’imposta 2019, non sia stato rilevato un alto livello di rischio ovvero, all’esito dei controlli effettuati, non si siano verificati scostamenti o eventi significativi.


Confisca allargata anche per le truffe aggravate precedenti al decretodi Laura Ambrosi e Antonio Iorio da Il Sole 24 Ore Norme & Tributi Plus”, 11.7.2022.

L’art. 2, co. 1, lett. a) del D.l. n. 4/2022 ha esteso la confisca allargata o per sproporzione anche ai reati di truffa aggravata in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). L’applicabilità della confisca allargata è subordinata all’accertamento di taluni presupposti: a) la titolarità (o comunque la disponibilità), diretta o indiretta, di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza; b) la sproporzione tra il valore di suddetti beni e il reddito dichiarato o l’attività economica svolta. Sul piano probatorio, il condannato sarà tenuto a provare la legittima provenienza del bene oggetto di confisca, mentre graverà sull’accusa l’onere di ricostruire, anno per anno e nel dettaglio, la capacità economica del soggetto. Con la relazione n. 31/2022, l’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione, nel tentativo di chiarire i dubbi sollevati dal provvedimento in questione, ha ammesso l’applicazione retroattiva della confisca anche ai fatti di truffa aggravata commessi prima dell’entrata in vigore della norma, trattandosi di una misura di sicurezza.Si rappresenta altresì che è già in vigore per i reati di truffa di cui agli artt. 640 comma 2 numero 1, 640 bis e 640 ter c.p. (frode informatica) la confisca per equivalente ex art. 322 ter richiamata dall’art. 640 quater c.p.

 

Lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contantidi Caterina Furfari –  da cfnews.it”, 16.07.20222.

Con il D.Lgs. n. 184/2021 è stata recepita la Direttiva europea n. 2019/713 nata dall’esigenza di contrastare i fenomeni criminosi realizzati con l’ausilio di metodi di pagamento elettronico e con il ricorso alla c.d. valuta digitale. Sono state, così, introdotte due nuove fattispecie penali, ossia l’indebito utilizzo di falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti di cui all’art. 493 ter c.p. e la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all’art. 493 quater c.p. È stato, altresì, introdotto l’art. 25 octies 1 del D.lgs. 231/2001, il quale ha integrato l’elenco dei reati presupposto con i predetti menzionati artt. 493 bis, 493 quater e 640 ter c.p. nell’ipotesi di commissione della frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario e di valuta virtuale, ovvero reati già contemplati agli art. 24 e seg., ampliando, pertanto, i casi in cui tali menzionati reati abbiano ad oggetto strumenti di scambio di valore monetario, consistenti in moneta elettronica e criptovalute.