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Nello specifico i reati in questione sono :
1. omesso versamento di ritenute dovute o certificate (dai 150mila euro in su), art. 10 bis D. Lgs. n. 74/00;
2. omesso versamento di Iva (dai 250mila euro in su), art. 10 ter D. Lgs. n. 74/00;
3. indebita compensazione di crediti non spettanti (dai 50mila euro in su), art. 10 quater comma 1 D. Lgs. n. 74/00. Non sono compresi, però, i crediti contestati come inesistenti.
Il pagamento dei debiti tributari deve avvenire accedendo alla tregua fiscale in essere adottata con la legge di bilancio n. 197/22 tramite il ricorso a:
- avviso bonario;
- ravvedimento operoso speciale;
- definizione della lite;
- rottamazione quater.
Il contribuente deve eseguire il versamento di tutte le rate nei termini previsti dalla normativa.
Il procedimento penale viene sospeso anche se vi è già stata apertura del dibattimento fino al momento in cui il Giudice riceve dall’Agenzia delle Entrate la comunicazione che la definizione è andata a buon fine e che vi è stato integrale versamento di tutte le somme dovute.
A questo punto vi sarà l'estinzione del processo penale per causa di non punibilità.