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PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE TRAMITE LA TREGUA FISCALE E NON PUNIBILITA' DI ALCUNI REATI TRIBUTARI

 

 

Sperando di fare cosa gradita si trasmette il presente focus su aggiornamento normativo osservando come nel cosiddetto  "Decreto Bollette”, non ancora convertito in legge,  siano state inserite cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari qualora le relative violazioni sono state correttamente definite e le somme dovute sono state versate integralmente dal contribuente al Fisco secondo le modalità previste, prima che sia intervenuta nel processo penale la sentenza di appello.

Nello specifico i reati in questione sono : 

  1omesso versamento di ritenute dovute o certificate (dai 150mila euro in su), art. 10 bis D. Lgs. n. 74/00;

  2. omesso versamento di Iva (dai 250mila euro in su),  art. 10 ter  D. Lgs. n. 74/00;

  3. indebita compensazione di crediti non spettanti (dai 50mila euro in su), art. 10 quater  comma 1  D. Lgs. n. 74/00. Non sono compresi, però,  i crediti contestati come inesistenti.

 

Il pagamento dei debiti tributari deve avvenire accedendo alla tregua fiscale in essere adottata con la legge di bilancio n. 197/22  tramite il ricorso a:  

- avviso bonario;

- ravvedimento operoso speciale;

- definizione della lite;

- rottamazione quater.

 

Il contribuente deve eseguire il versamento di tutte le rate nei termini previsti dalla normativa. 

Il procedimento penale viene sospeso anche se vi è già stata apertura del dibattimento fino al momento in cui il Giudice riceve dall’Agenzia delle Entrate la comunicazione che la definizione è andata a buon fine e che vi è stato integrale versamento di tutte le somme dovute.

A questo punto vi sarà l'estinzione del processo penale per causa di non punibilità.