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NEWSLETTER SETTEMBRE 2024

 

 

 

NEWSLETTER CARACCIOLI AVVOCATI SETTEMBRE 2024

 

 

APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA

 

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:

 DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

REATI TRIBUTARI

CASISTICA

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 2 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 16.7.2024, n. 28541.

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Il reato di dichiarazione fraudolenta, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non fa distinzione tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo rispetto a quello soggettivo.

 

Cass. pen., Sez. III, 29.8.2024, n. 33280.

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Ai fini del reato de quo non assume rilevanza la crisi economica della società o l'abbandono del proprio commercialista, trattandosi di reato di mera condotta e di pericolo che si consuma con la presentazione della dichiarazione fraudolenta agli uffici finanziari. L'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione dei redditi non esonera il contribuente dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione, in quanto tale obbligo è considerato personale e indelegabile.

 

Cass. pen., Sez. III, 12.9.2024, n. 34407.

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Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA l'utilizzo di elementi passivi fittizi costituiti da fatture emesse da una società che, attraverso contratti simulati di appalto di servizi, abbia in realtà effettuato attività di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione, ovvero i singoli lavoratori, e quello indicato in fattura.

 

OMESSA DICHIARAZIONE EX ART. 5 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 28.8.2024, n. 33216.

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La prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione, può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta.  

 

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTE O CERTIFICATE EX ART. 10-BIS D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 18.7.2024, n. 29085.

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Il giudice, per verificare la configurabilità del delitto de quo, deve tener conto, nel determinarne l’ammontare, delle sole certificazioni rilasciate ai dipendenti dal soggetto obbligato, attestanti l’entità delle ritenute operate per ciascuno di essi.

 

OMESSO VERSAMENTO IVA EX ART. 10-TER D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 18.7.2024, n. 29100.

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Il reato di omesso versamento IVA si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo; ciò che rileva è, quindi, l’indicazione nella dichiarazione di un debito d’imposta e l’inadempimento alla conseguente e corrispondente obbligazione di pagamento, rimanendo prive di rilievo, ai fini della configurabilità del reato e del superamento della soglia di punibilità, sia l’effettiva riscossione delle somme-corrispettivo relative alle prestazioni effettuate (tranne che nei casi di applicabilità del regime di IVA per cassa), sia la condotta successiva dell’obbligato, stante la natura del reato, che è omissivo proprio a consumazione istantanea.

 

Cass. pen., Sez. III, 25.7.2024, n. 30532.

In merito all’omesso versamento dell’IVA, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

 

INDEBITA COMPENSAZIONE EX ART. 10-QUATER D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 23.7.2024, n. 30092.

In tema di indebita compensazione, il superamento della soglia di punibilità deve essere individuato con riguardo al totale delle compensazioni effettuate nel singolo anno mediante crediti inesistenti, indipendentemente dall'anno cui si riferiscono i debiti fiscali non pagati.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE EX ART. 11 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 8.8.2024, n. 32274.

L'attività fraudolenta che integra il reato de quo può essere realizzata, come in realtà si è verificato nell'occasione, anche mediante il trasferimento all'estero di somme di denaro, sebbene tali atti di per sé non siano tali da costituire alcun illecito, atteso che la possibilità che si ha di esportare valuta all'estero non esclude che detto trasferimento possa avvenire allo scopo di sottrarre i valori monetari alla garanzia patrimoniale in favore dell'Erario, fermo restando che la citata finalità deve essere, ai fini della sussistenza del reato, l'obbiettivo primario che, attraverso il trasferimento all'estero del danaro, il soggetto agente si prefiggeva.

 

Cass. pen., Sez. III, 2.9.2024, n. 33332.

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La notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., pur garantendo la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario, non incide sulla consapevolezza effettiva dell'atto elusivo e dunque sulla sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 11 D.Lgs. n. 74/2000: il delitto previsto da tale articolo è un reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare beni propri o altrui, idonei a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria, indipendentemente dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto. La qualificazione di un atto di trasferimento immobiliare come contratto di vitalizio assistenziale non esclude la configurabilità del reato de quo se lo scopo reale del trasferimento è quello di evitare le azioni di recupero coattivo da parte dell'Erario, non avendo l'atto alcuna utilità specifica.

 

 

SEQUESTRO PREVENTIVO EX ART. 12-BIS D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 8.8.2024, n. 32282.

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Il pagamento integrale delle imposte evase, determinato in seguito a un accordo di accertamento con adesione tra contribuente e Agenzia delle Entrate, esclude la sussistenza di un profitto del reato tributario confiscabile, poiché l'imposta evasa risulta interamente versata e la pretesa tributaria dell'Erario completamente soddisfatta

 

Cass. Pen., Sez. III, 27.8.2024, n. 33154.

In caso di condanna o anche di applicazione della pena per uno dei delitti tributari, è disposta la confisca dei beni che hanno costituito il profitto del reato contestato. La misura ablatoria si caratterizza per essere obbligatoria, con la sola eccezione della appartenenza del profitto o del prezzo del reato da confiscare a soggetto estraneo alla commissione del reato e con la precisazione che, ove sia impossibile provvedere alla confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato (cioè nella forma della confisca diretta), si dovrà procedere alla confisca di altri beni, il cui valore corrisponda al profitto conseguito o al prezzo ricevuto dal reo che, anche ad altro titolo, siano nella sua disponibilità (c.d. confisca per equivalente).

Non esclude la necessità della statuizione della confisca la presenza di un piano di ammortamento che prevede il pagamento rateizzato delle pretese fiscali, o l’effettivo pagamento delle prime rate, posto che la previsione di cui all’art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000 - secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non opera per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all’Erario anche in presenza di sequestro - va intesa nel senso che, per la parte coperta da tale impegno, la confisca può comunque essere adottata nonostante l’accordo rateale intervenuto, ma non è eseguibile, producendo i suoi effetti solo al verificarsi del mancato pagamento del debito.

 

COMPETENZA PER TERRITORIO EX ART. 18 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 6.9.2024, n. 33873.

Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il delitto di indebita compensazione, rileva il luogo in cui è effettuata l'ultima utilizzazione del credito inesistente nell'anno interessato, mediante inoltro del modello F24 ovvero, se non è possibile la sua individuazione, il luogo di accertamento del reato ai sensi dell'art. 18, co. 1, D.Lgs. n. 74/2000.

 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE EX ART. 322 CCII

Cass. pen., Sez. V, 2.8.2024, n. 31687.

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In materia di bancarotta fraudolenta, il depauperamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reato, va inteso come riferito a una nozione giuridica di patrimonio in senso lato, comprensivo cioè non solo dei beni materiali, ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell’attivo del compendio patrimoniale, sicché integra il reato anche la mancata riscossione di un credito.

 

 

DIRITTO E PROCESSO PENALE

CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO

Cass. pen., Sez. I, 30.5.2024, n. 21603.

Il giudice dell’esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall’art. 168, co. 3, c.p., la revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di cognizione in violazione del disposto di cui all’art. 164, co. 4, c.p. per l’esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell’avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 c.p., l’estinzione del reato e non ha luogo l’esecuzione della pena.

 

ISTANZA TELEMATICA DI RINVIO

Cass. pen., Sez. IV, Sent., 2.8.2024, n. 31658.

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In tema di processo penale, la possibilità che la parte privata possa fare affidamento sul buon esito del corretto invio di un'istanza tramite modalità telematiche, semplicemente verificando la ricezione della PEC, senza cioè la necessità di una conferma della ricezione, conferma inevitabilmente affidata a modalità “artigianali”, è certamente un approdo ragionevole nel contesto della profonda modifica delle modalità di accesso alla giurisdizione ormai in fase avanzata. Tuttavia, ad oggi, sia per la mancata riproduzione del meccanismo a suo tempo introdotto dall'art. 24 D.l. n. 137/2020, (convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 176), sia in ragione della mancata adozione dei regolamenti menzionati nell'art. 111-bis c.p.p., tale approdo non risulta possibile.



DIRITTO CIVILE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

DIRITTO TRIBUTARIO

IMPUGNAZIONE DELL’ESTRATTO DI RUOLO

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, 22.7.2024, n. 9854/34.

Non è ammissibile il ricorso del contribuente avverso l’estratto di ruolo, in quanto quest’ultimo – fuori dai due casi espressamente previsti dall’art. 12, co. 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 – non rientra tra gli atti impugnabili.

 

SUPERBONUS: IMPUGNABILITÀ DELLA C.D. COMUNICAZIONE DI “SCARTO”

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, 9.9.2024, n. 319/1.

La c.d. comunicazione di “scarto” relativa alla fruizione dei bonus edilizi rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19, lett. h), D.Lgs. n. 546/1992, poiché, di fatto, preclude al contribuente la possibilità di utilizzare una agevolazione precedentemente acquisita

 

DIVIETO DI NOVA IN APPELLO

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, 11.9.2024, n. 5321/8.

Nel giudizio di appello è preclusa la possibilità sia di ammettere nuovi mezzi di prova, sia di produrre nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione o sia dimostrata la riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte.

 

CONTRASTO TRA MOTIVAZIONE E DISPOSITIVO

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, 12.9.2024, n. 2370/6. 

In caso di contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza tributaria, prevale la motivazione, in quanto il dispositivo ha solo la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione.

 

NOTIFICA PEC E SOTTOSCRIZIONE DI ATTI DELLA RISCOSSIONE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, 12.9.2024, n. 778/10.

È legittima la notifica eseguita a mezzo PEC di un preavviso di fermo amministrativo contenuto in un file pdf, firmato in Pades. Il Codice dell’Amministrazione Digitale stabilisce che i documenti informatici contenenti atti amministrativi hanno piena efficacia se è apposta una firma digitale o altra firma elettronica qualificata, non specificando che l’unica utilizzabile sia la firma Cades

 

CONDANNA PENALE E PROCESSO TRIBUTARIO

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, 13.9.2024, n. 799/3.

Il giudice tributario, pur potendo trarre elementi di convincimento dai fatti accertati nel giudizio penale, è tenuto sempre ad operare una valutazione critica di tali circostanze, anche in relazione alle prove acquisite nel giudizio tributario. Dunque, il giudice non si può limitare a rilevare l'esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti nel processo tributario.

 

SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA

Cass. civ., Sez. V, 18.7.2024, n. 19843Inizio modulo. Fine modulo

In materia di soggetti passivi dell'imposta, ai fini dell'accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, relativamente alle fattispecie concrete verificatesi prima dell'1° gennaio 2024, il "domicilio" - del quale l'art. 2, co. 2, d.P.R. n. 917/1986 vigente ratione temporis, prima della modifica introdotta dall' art. 1 D.Lgs. n. 209/2023, non forniva una definizione, rinviando al codice civile - coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona; dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi; non rivestendo ruolo prioritario le relazioni affettive e familiari che rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento.  

 

ONERE DELLA PROVA “RAFFORZATO”

Cass. civ., Sez. V, 25.7.2024, n. 20816, Ord.

Il nuovo comma 5-bis dell’art. 7, D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dalla L. n. 130/2022, che onera l’Amministrazione a provare puntualmente in giudizio le violazioni contestate, ha natura sostanziale e non processuale e, dunque, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022.

 

PUBBLICA UDIENZA E NULLITÀ DELLA SENTENZA

Cass. civ., Sez. V, 6.8.2024, n. 22163, Ord.

In tema di contenzioso tributario, la mancata discussione in pubblica udienza, pur in presenza di apposita istanza contenuta nell’atto di appello, viola il diritto di difesa e comporta la nullità di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza.

 

CONTRIBUTO UNIFICATO

Cass. civ., Sez. Trib., 25.9.2024, n. 25607, Ord.

In caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, co. 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 vigente ratione temporis, assumendo all’uopo rilievo il richiamo da esso operato dall’art. 12, co. 2, D.lgs. n. 546/1992, che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio ex art. 1 del medesimo d.lgs.

 

 

DIRITTO SOCIETARIO

FALLIMENTO

Cass. civ., Sez. I, 23.9.2024, n. 25407, Ord.

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Nel contesto di un’azione di revocatoria ordinaria promossa dal curatore fallimentare (art. 66 L. Fall.), è onere del curatore dimostrare l'esistenza di crediti preesistenti rispetto agli atti dispositivi del debitore e il pregiudizio derivante dall'eventus damni, ovvero l’incremento del pericolo di insufficienza del patrimonio ai fini del soddisfacimento dei crediti.

 

Cass. civ., Sez. I, 2.9.2024, n. 23462, Ord.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, intervenuto il fallimento del contraente inadempiente, l'altro non può proporre l'azione di risoluzione contro la curatela, con effetti, cioè, nei confronti della massa, perché il fallimento determina la destinazione del patrimonio del fallito al soddisfacimento paritario di tutti i creditori e la cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche, cosicché la pronunzia di risoluzione non può produrre gli effetti restitutori e risarcitori suoi propri, che sarebbero lesivi della par condicio.

 

 

 

NORMATIVA:

 

DIRITTO TRIBUTARIO

Diluvio di notifiche dell'Agenzia delle Entrate ad agosto, la protesta dei Tributaristidi Sara Occhipinti – da “Altalex – Il QG”, 26.8.2024.

Con la circolare dello scorso 2 maggio 2024, n. 9, l’Agenzia delle Entrate aveva annunciato che non avrebbe inviato comunicazioni e inviti al contribuente in due periodi dell’anno, ovverosia dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, fatta eccezione per le sole ipotesi di indifferibilità e urgenza. Così non è stato: le segnalazioni giunte all’UNCAT nel mese di agosto 2024 circa l’invio di atti da parte dell’AdE sono state numerose, al punto da spingere l’Unione a diramare un comunicato stampa di protesta in cui evidenziava la mancanza di quello spirito di collaborazione tra Fisco e cittadini invocato dallo Statuto del Contribuente.

 

 

RASSEGNA DOTTRINALE:  

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

“Omesso versamento IVA: bisogna provare la concreta impossibilità di far fronte agli obblighi di versamento” con commento di Fabio Gallio – da “Il fisco”, n. 35/2024.

Sentenza di riferimento: Cass. pen., Sez. III, 25.7.2024, n. 30532.

La Suprema Corte torna ad analizzare il reato di omesso versamento dell’IVA ex art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000, che viene integrato ogniqualvolta non venga versata, entro il termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250mila euro per ciascun periodo d'imposta.  La Cassazione ha sottolineato la necessità, per i giudici di merito, di dare rilievo alla situazione in cui versa il soggetto incriminato – nel caso di specie, una società: la prova della causa di non punibilità, infatti, qualora strettamente associata a situazioni di crisi di liquidità non transitoria determinata dall’inesigibilità dei crediti o dal mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche, ove debitamente documentata, deve essere adeguatamente considerata dal giudice.

 

 

DIRITTO CIVILE

DIRITTO ALL’OBLIO

La tutela della privacy su un sito web abbandonato” di Marco Martorana, Zakaria Siki – da “Altalex – Il QG”, 16.9.2024.

Provvedimento di riferimento: Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 247 del 24 aprile 2024.

 

Come più volte ribadito dal Garante, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare, tra gli altri, il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone e del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Fatte queste premesse, del caso de quo il Garante è intervenuto sul tema della rimozione di articoli di cronaca aventi ad oggetto vicende giudiziarie da alcuni siti web rimasti inattivi per anni. Secondo l’autorità, la prolungata inattività di un sito web d’informazione non far venir meno, in capo al suo gestore, il dovere di continuare a garantire i diritti degli interessati in materia di privacy.