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NEWSLETTER FEBBRAIO 2023

 

 

 

APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA

 

 

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:

 

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

REATI TRIBUTARI

CASISTICA

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 2 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 14.10.2022, n. 38872.

Il predetto reato è configurabile ogniqualvolta il contribuente, per effettuare una dichiarazione fraudolenta, si avvalga di fatture o altri documenti che attestino operazioni non realmente effettuate, non rilevando la circostanza che la falsità sia ideologica o materiale: la frode di cui all’art. 2 si distingue da quella del successivo art. 3 non per la natura del falso ma per il rapporto di specialità reciproca esistente tra le condotte previste da questi articoli.

 

Cass. pen., sez. III, 28.11.2022, n. 45114.

Oggetto della sanzione di cui all’art. 2 D.lgs. n. 74/2000 è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, tenuto conto dello speciale coefficiente di insidiosità che si connette all'utilizzazione della falsa fattura.

 

OMESSA DICHIARAZIONE EX ART. 5 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 9.2.2023, n. 5580.

La comunicazione annuale IVA è sostitutiva delle dichiarazioni periodiche IVA infrannuali ed assolve allo scopo di fornire all’Amministrazione finanziaria i dati IVA sintetici, che costituiscono una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie che lo Stato deve versare al bilancio comunitario, sicché tali dati non possono ritenersi oggetto di una ricostruzione “induttiva” da parte dell’erario.

 

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTE O CERTIFICATE EX ART. 10-BIS D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 6.2.2023, n. 4904.*

Il liquidatore di società di capitali, subentrato dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, che ometta di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, risponde del delitto di cui all’art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000 (ma tale principio è estensibile a qualunque violazione tributaria, e, dunque, anche al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali) non trovando applicazione le limitazioni fissate dall’art. 36, d.P.R. n. 602/1973, che fa espresso riferimento alle sole imposte sui redditi.

* orientamento difforme: in precedenza (v. Cass. pen., sez. III, 28.4.2016, n. 21987) la Suprema Corte aveva affermato che il liquidatore di società risponde del delitto di omesso versamento delle ritenute certificate, previsto dall’art. 10-bis D.lgs. n. 74/2000, qualora distragga l'attivo della società in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte e lo destini a scopi differenti.

 

OMESSO VERSAMENTO IVA EX ART. 10-TER D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 23.1.2023, n. 2613.

L'omesso versamento dell'IVA non può essere giustificato, ai sensi dell'art. 51 c.p., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l'ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l'adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 c.c.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 c.c.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della par condicio creditorum, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato.

 

SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA EX ART. 12-BIS D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 13.12.2022, n. 47054.

L’obbligo per il giudice di motivare sulla sussistenza del periculum sussiste anche nell’ipotesi della confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, di cui al predetto articolo: al proposito, la natura obbligatoria della misura ablativa non esime il giudice dall’obbligo di dare conto delle ragioni dell’anticipata apprensione dei beni.

 

Cass. pen., sez. III, 11.1.2023, n. 557.

I beni costituenti il fondo patrimoniale possono essere aggrediti dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, gravando sui medesimi un mero vincolo di destinazione che non attiene alla titolarità del diritto di proprietà, e quindi al tema dell’appartenenza del bene a persona estranea al reato, sicché tali beni rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari e possono essere sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza dei reati ascritti a uno dei conferenti.

 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER DISTRAZIONE EX ART. 216 L. FALL.

Cass. pen., sez. V, 10.1.2023, n. 507.

in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento della precedente disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall’art. 2710 c.c., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate – anche nel silenzio del fallito – nella loro intrinseca attendibilità, sicché il giudice dovrà congruamente motivare ove l’attendibilità della scrittura contabile non sia apprezzabile per l’intrinseco dato oggettivo: l’attendibilità delle scritture contabili non può, cioè, essere presunta, ma deve essere oggetto di una valutazione in concreto.

 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE CD. SPECIFICA EX ART. 216, CO. 1, N. 2 L. FALL.

Cass. pen., sez. V, 19.1.2023, n. 2228.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, è corretto desumere lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (animus nocendi) anche dalla irreperibilità dell’amministratore, allorché alla stessa si accompagnino indici ulteriori di fraudolenza, quali il passivo rilevante, ricostruito attraverso le insinuazioni dei creditori e gli accertamenti bancari che consentivano di acquisire la documentazione relativa ai finanziamenti concessi alla società poi fallita, nonché l’attività distrattiva dei beni aziendali.

 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA PREFERENZIALE EX ART. 216, CO. 3, L. FALL.

Corte d’appello Palermo, sez. IV pen., 3.2.2022, n. 237.

Ai fini della configurabilità della bancarotta fraudolenta preferenziale, è necessaria la violazione della “par condicio creditorum” nella procedura fallimentare (elemento oggettivo) ed il dolo specifico, costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto con l’accettazione della eventualità di un danno per gli altri (elemento soggettivo), con la conseguenza che la condotta illecita non consiste nell’indebito depauperamento del patrimonio del debitore ma nell’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori.

 

 

Cass. pen., sez. V, 16.1.2023, n. 1366.

Con riguardo alla possibilità di ipotizzare la bancarotta riparata, in caso di delitto di bancarotta preferenziale, la restituzione della somma o della merce ricevuta dal fallito, se costituisce un elemento che può attenuare o riparare il danno cagionato dal reato, già consumato al momento stesso della dichiarazione di fallimento, non è, però, giuridicamente rilevante al punto da potere scriminare il reato stesso, poiché l’evento del reato di bancarotta preferenziale consiste nell’alterazione della par condicio, nascente nei creditori col sorgere dello stato di insolvenza; alterazione che si verifica nel momento stesso in cui viene accordata preferenza a taluno dei creditori, a scapito degli altri.

 

 

DIRITTO E PROCESSO PENALE

PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Cass. pen., sez. II, 16.1.2023, n. 1264.

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., in quanto la prima, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l’imputato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica.

 

 

DIRITTO CIVILE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

DIRITTO TRIBUTARIO

ONERE DELLA PROVA NELLE FRODI CAROSELLO

Corte di giustizia trib. di secondo grado della Sicilia, 2.1.2023, n. 2/1.

In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare non solo l’oggettiva inesistenza del fornitore, ma anche la consapevolezza da parte del destinatario in ordine al suo coinvolgimento in un’evasione d’imposta. La prova si deve basare su elementi idonei a dimostrare che il soggetto passivo sapeva o non poteva non sapere, secondo l’ordinaria diligenza, che l’operazione rientrava in una frode.

 

CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

Corte di giustizia trib. di secondo grado della Toscana, 3.1.2023, n. 1/3.

Le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale (cd. C.A.D., D.lgs. n. 82/2005) si applicano alle attività di accertamento svolte dall’Agenzia delle Entrate mentre non possono essere applicate alle attività e alle funzioni ispettive e di controllo fiscale. Mentre, infatti, nell’ambito dell’attività di verifica è imprescindibile la partecipazione del contribuente, che potrebbe essere sprovvisto di un dispositivo di firma digitale, l’invito all’accertamento per adesione può essere redatto e sottoscritto dall’Amministrazione in formato digitale.

 

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO PER INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

Corte di giustizia trib. di secondo grado della Toscana, 10.1.2023, n. 22/3.

Nel caso di impugnazione di un’intimazione di pagamento rivolta unicamente a contestare la validità delle cartelle presupposte per omessa notifica e difetto di motivazione (e non vizi propri dell’intimazione stessa), la pretesa tributaria è data esclusivamente dalla sommatoria delle singole cartelle richiamate, ovvero dal valore complessivo dell’intimazione di pagamento. Nel caso in cui si sommassero entrambe si realizzerebbe una sostanziale duplicazione del contributo, arrivando a determinare una “doppia tassazione” su atti che hanno ad oggetto la stessa pretesa tributaria. 

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Cass. civ., sez. V, 31.1.2023, n. 2922.

Qualora il contribuente presenti una dichiarazione integrativa, modificativa delle indicazioni inserite nell'originaria dichiarazione reddituale, il termine per l'accertamento da parte dell'Ufficio - con riguardo alle modifiche apportate - deve decorrere necessariamente dalla dichiarazione emendativa.

 

CARTELLE ESATTORIALI

Cass. civ., sez. V, 31.1.2023, n. 2880.

Quando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause, o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo.

 

 

CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI

Cass. civ., sez. VI, 8.2.2023, n. 3804, ord.

In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, co. 2, T.U.I.R., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (c.d. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (c.d. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell'assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto.

 

 

OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI

Cass. civ., sez. V, 2.2.2023, n. 3218.

Con riferimento all’elemento di prova presuntiva in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ricorrendo alla prova che l’emittente è una società priva di requisiti idonei all’esecuzione dell’operazione fatturata, ciò essendo gravemente indiziario della oggettiva inesistenza delle operazioni, spettando poi al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni sottostanti.

 

 

DIRITTO SOCIETARIO

FALLIMENTO

Cass. civ., sez. I, 5.9.2022, n. 26131, ord.

Lo stato di insolvenza, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d’impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività.

 

Cass. civ., sez. I, 14.9.2022, n. 27037, ord.

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta.

 

Cass. civ., sez. I, 16.12.2022, n. 36998, ord.

In tema di accertamento del passivo fallimentare, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato, ferma restando (semplicemente) la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è poi rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

 

CONCORDATO PREVENTIVO

Cass. civ., sez. I, 26.5.2022, n. 17155.

Ai fini dell’ammissione al concordato preventivo, il trattamento dei crediti prelatizi di natura tributaria e contributiva, previsto dal vigente art. 182-ter L. fall., segue la regola della “relative priority rule”, in quanto contempla la possibilità – negata dall’art. 160, co. 2 L.fall. ai crediti di altra natura, muniti di privilegio, pegno o ipoteca – che essi siano soddisfatti parzialmente, purché in misura superiore o anche solo pari a quella riservata ai crediti prelatizi di grado inferiore, fermo restando il limite, previsto da entrambe le disposizioni, del soddisfacimento minimo nella misura che essi ritrarrebbero dalla liquidazione, a valori di mercato, dei beni gravati dalla prelazione.

 

Cass. civ., sez. I, 19.12.2022, n. 37047.

Nel concordato preventivo con cessione dei beni, al liquidatore nominato dal tribunale ex art. 182 L. fall. spettano poteri di gestione e di disposizione finalizzati alla liquidazione dei beni e alla ripartizione del loro ricavato fra gli aventi diritto, senza alcun rilievo di circostanze quali la coincidenza in capo alla medesima persona, e per pregresso incarico, della carica di liquidatore volontario della società debitrice, ciò che conta essendo la funzione pubblicistica alfine assunta. A questa stregua, non sussiste necessità di alcuna autorizzazione da parte degli altri organi della procedura, ai fini della ricognizione del credito di un professionista che sia originato da un rapporto obbligatorio conseguente ad un’attività svolta sotto l’egida dell’operato del liquidatore.

 

Cass. civ., sez. I, 3.1.2023, n. 43.

L’art. 111 L. fall. non limita, in generale, la prededuzione ai soli crediti sorti, in un concordato preventivo, prima del relativo credito di omologazione: la chiusura della procedura fa solo venire meno un segmento della fase processuale, né produce la perdita delle funzioni degli organi di sorveglianza del debitore, all’interno di una procedimentalizzazione, dunque, anche della fase esecutiva.

 

NORMATIVA:

TREGUA FISCALE

“Pace fiscale: istruzioni su definizioni agevolate” da “Pratica fiscale e professionale”, n. 6/2023, 13.3.2023, pag. 5.

Si segnala la circolare n. 2 del 27.1.2023 con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa le ulteriori misure introdotte con la legge di bilancio 2023, rientranti nella cd. “Tregua fiscale”, ossia quelle riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la chiusura delle liti tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

 

“Tregua fiscale 2023: tutti i codici tributo per fare pace con il Fisco” di Maria Antonietta Caracciolo – da “Ipsoa - Professionalità quotidiana”, 15.2.2023.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 14 febbraio 2023 ha istituito i codici tributo per consentire il versamento – da effettuare tramite modello F24 – delle somme dovute per fruire degli istituti introdotti dalla legge di bilancio 2023 (regolarizzazione delle irregolarità formali, ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, definizione agevolata delle controversie tributarie e regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale).

 

“Legge di bilancio 2023 e “Milleproroghe”, analisi” da “Pratica fiscale e professionale”, n. 6/2023, 13.3.2023, pag. 12.

Con la nota operativa n. 2/2023, la Fondazione Accademia di Ragioneria analizza le misure previste dalla Legge di Bilancio 2023 e dal Decreto “Milleproroghe” a favore di imprese, professionisti e persone fisiche, ritenendo le stesse apprezzabili ma sottolineando la necessità di un intervento di riforma dell’obsoleto sistema fiscale, al fine di contribuire a:

  • ricreare la crescita economica del Paese;
  • essere concorrente con quella degli altri paesi europei;
  • creare un buon rapporto tra fisco e contribuente, indispensabile per il suo funzionamento.

La riforma del sistema fiscale, prosegue la Fondazione, dovrà articolarsi su alcuni capisaldi:

1) semplificazione delle norme e rivisitazione del calendario fiscale;

2) neutralità;

3) garanzia per il contribuente.

 

 

DIRITTO ALL’OBLIO

“Il diritto all’oblio nella Riforma Cartabia: l’iter rapido per ottenere la deindicizzazione” di Simone Bonavita –  da “Altalex”, 30.1.2023.

La riforma cd. Cartabia (D.lgs. n. 150/2022) ha introdotto l’art. 64-ter c.p.p., che sancisce la possibilità, per coloro nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di proscioglimento, o di non luogo a procedere o un provvedimento di archiviazione, di richiedere:

  1. la preclusione della indicizzazione
  2. oppure la deindicizzazione, sulla rete Internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

In entrambe le ipotesi, al fine di garantire la massima celerità delle operazioni, è la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il provvedimento ad apporre e sottoscrivere la relativa annotazione.

 

 

RASSEGNA DOTTRINALE:  

 

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

“Sì al sequestro finalizzato alla confisca di beni conferiti in fondo patrimoniale sui quali l’imputato abbia disponibilità” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 6/2023, pag. 582 ss.

Sentenza di riferimento: Cass. pen., sez. III, 7.10.2022, n. 723.

L’Autore rimarca la novità contenuta nella citata sentenza: secondo la Suprema Corte il fatto che un bene sia conferito in un fondo patrimoniale familiare non ostacola la sua confiscabilità, in quanto occorrerà verificare se tale bene rientri o meno nella disponibilità del soggetto indagato, che materialmente ne ha il godimento ed eserciti sullo stesso un potere di fatto.

 

“Irrilevanza del pagamento del debito tributario in caso di «formale conoscenza del procedimento»” di Nicola Gianaria e Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 7/2023, pag. 647 ss.

Gli Autori precisano il significato da attribuire all’espressione “formale conoscenza” di attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali di cui al comma 2 dell’art. 13 D.lgs. n. 74/2000, quale condizione che preclude la declaratoria di non punibilità dei reati di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 8 del medesimo decreto. Ebbene, si ha formale conoscenza quando il contribuente:

  1. abbia avuto contezza - sulla base di attività svolte nei suoi confronti quali ispezioni o accessi - di accertamenti tributari che lo riguardano;
  2. sia a conoscenza, per mezzo di comunicazioni a lui dirette, di un procedimento penale.

 

 

DIRITTO E PROCESSO TRIBUTARIO

“Onere della prova in materia tributaria alla luce dei principi unionali” di Alessandro Savorana e Fabrizio Vismara – da “Il fisco”, n. 7/2023, pag. 641 ss.

L’introduzione del comma 5-bis all’art. 7 del D.lgs. n. 546/1992, in occasione della riforma della giustizia e del processo tributario risalente allo scorso anno, ha fatto sorgere taluni interrogativi sulla sua portata. Secondo gli Autori, gli Uffici finanziari dovranno impegnarsi in una più puntuale attività di accertamento e ricorrere al contraddittorio endoprocedimentale, superando le limitazioni a livello normativo e giurisprudenziale. Il quid novi della novella sembra prospettare la necessità, per l’Amministrazione finanziaria, di produrre in giudizio elementi di prova a sostegno dell’atto di accertamento, che saranno rimessi alla valutazione del giudice tributario e sui quali dovrà fondare la sua decisione.