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NEWSLETTER LUGLIO - AGOSTO 2024

 

 

 

 

NEWSLETTER CARACCIOLI AVVOCATI LUGLIO - AGOSTO 2024

 

APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA

 

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

REATI TRIBUTARI

CASISTICA

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI EX ART. 10 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 19.6.2024, n. 24255.

È configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216, co. 1, n. 2, L. Fall. e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall’art. 10 D.Lgs. n. 74/2000, che sono tra loro in rapporto di specialità reciproca, in ragione: a) del differente oggetto materiale dell’illecito, nell’uno limitato alle scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, nell’altro invece comprensivo di tutte le scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa indipendentemente dall’obbligo di conservazione fiscale; b) dei diversi destinatari del precetto penale, posto che l’uno è indirizzato a chiunque, o meglio al "contribuente", mentre l’altro unicamente all’imprenditore dichiarato fallito; c) del differente oggetto del dolo specifico, il "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l’evasione a terzi", da un lato, il "procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori", dall’altro; d) del divergente effetto lesivo delle condotte di reato, nel caso della norma fallimentare, dirette a non consentire la ricostruzione del patrimonio e del "movimento" degli affari, nel caso della norma tributaria, dirette a precludere la ricostruzione dei redditi e del "volume" d’affari.

 

OMESSO VERSAMENTO IVA EX ART. 10-TER D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 17.6.2024, n. 23928.

In tema di delitto di omesso versamento dell’Iva, ma lo stesso discorso vale anche per il delitto di omesso versamento delle ritenute, ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell’art. 8 c.p.p.; ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, considerato che l’obbligazione tributaria può essere adempiuta anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell’accertamento del reato, previsto dall’art. 18, co. 1, D.Lgs. n. 74/2000, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall’art. 9 c.p.p.

 

Cass. pen., Sez. III, 19.6.2024, n. 24264.

In tema di reato di omesso versamento dell’IVA, il mancato incasso delle somme dovute a tale titolo dai clienti per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall’art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000, atteso che l’obbligo del versamento prescinde dall’effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all’ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi. Una eccezione a questo principio è stata occasionalmente individuata nell’ipotesi di insoluti in percentuale abnorme.

 

INDEBITA COMPENSAZIONE EX ART. 10-QUATER D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 19.6.2024, n. 24254.

Il delitto de quo richiede, sotto il profilo oggettivo, che il mancato versamento di imposta risulti formalmente "giustificato" da una illegittima compensazione ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, operata tra le somme spettanti all’erario e i crediti vantati dal contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti.

 

 

REATI SOCIETARI

CASISTICA

 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE EX ART. 322 CCII

Cass. pen., Sez. V, 11.7.2024, n. 27690.

Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari, tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano cagionato il dissesto, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività, ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento.

 

Cass. pen., Sez. I, 12.7.2024, n. 28009.

L’entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell’attivo, e indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo e che la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, co. 1, L. fall., si configura se a un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave.

 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE

Cass. pen., Sez. V, 10.6.2024, n. 23288.

L’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, co. 1, n. 2, L. Fall., non può essere dedotto dalla circostanza che l’imprenditore si sia reso irreperibile dopo il fallimento; tuttavia, lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto dall’irreperibilità dell’amministratore se accompagnata da ulteriori indici di fraudolenza quali passivo rilevante e distrazione dei beni aziendali.

 

Cass. pen., Sez. V, 12.7.2024, n. 28082.

in terna di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili non consente l’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, co. 3, L. fall., qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell’impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatone e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori.

 

 

DIRITTO E PROCESSO PENALE

PATTEGGIAMENTO

Cass., SS.UU., 19.4.2024, n. 16403.

In tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l’imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione.

 

QUANTUM CONFISCABILE E CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Cass. pen., Sez. VI, 6.6.2024, n. 22935, Ord.

E’ rimessa alle Sezioni unite la decisione sulla seguente questione di diritto: "Se, in caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l’intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest’ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali".

 

PENA SOSTITUTIVA IN APPELLO

Cass. pen., Sez. III, 3.7.2024, n. 25862.

Le disposizioni transitorie relative all’applicazione delle nuove sanzioni sostitutive previste dal D.Lgs. n. 150/2022 si applicano, ove più favorevoli, ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.  Laddove il giudizio sia ancora pendente in primo grado al momento della entrata in vigore delle disposizioni più favorevoli riguardanti le sanzioni sostitutive, è onere dell’imputato formulare istanza volta all’applicazione delle nuove sanzioni sostitutive nel corso di tale grado di giudizio; se tale facoltà non viene esercitata tempestivamente, la stessa non può essere "recuperata" nel successivo grado di appello. Nel caso in cui l’imputato presenti per la prima volta una richiesta tesa ad essere ammesso a forme alternative di espiazione della pena solo davanti alla Corte d’appello e non durante il primo grado di giudizio, tale richiesta può essere dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale.

 

 

DIRITTO CIVILE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

DIRITTO TRIBUTARIO

 

L’APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE E LA STABILE ORGANIZZAZIONE IVA

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, 10.6.2024, n. 392/6.

Il meccanismo del reverse charge (c.d. inversione contabile) non si applica per prestazioni effettuate da soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese per il tramite di stabile organizzazione esistente in Italia, ai sensi dell’art. 17, co. 4, del d.P.R. n. 633/1972. Pertanto, una società residente può legittimamente applicare il reverse charge per operazioni fatturate da una società non residente, la cui stabile organizzazione appare priva di struttura, mezzi e personale tali da consentire alla stabile organizzazione di effettuare le operazioni imponibili.

 

COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE TRA LE PARTI

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, 18.6.2024, n. 2235/3.

Nel processo tributario, la compensazione delle spese di lite può essere disposta quando ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni” che vanno adeguatamente motivate con puntuale riferimento alle specifiche circostanze della controversia. Il richiamo generico alla “complessità” o alla “pluralità” delle questioni trattate è considerato meramente apparente ed è meritorio di censura. Il richiamo ad imprecisate “ragioni di opportunità”, in un giudizio che non si è neppure concluso con la soccombenza reciproca delle parti, è “evanescente” e del tutto inidoneo ad esplicitare le reali ragioni dell’adozione di un simile regolamento delle spese di lite.

 

SANZIONI TRIBUTARIE E CONTINUAZIONE

Cass. civ., Sez. V, 6.6.2024, n. 15799, Ord.

In tema di sanzioni tributarie, l’istituto della continuazione - il cui riconoscimento è collegato all’oggettivo perpetrarsi dell’illecito tributario in periodi d’imposta diversi - si arresta in caso di cd. interruzione che si realizza, ex art. 12, co. 6, D.Lgs. n. 472/1997, per effetto della contestazione della violazione che fissa il punto di arresto per il riconoscimento del beneficio, senza che rilevi la sua definitività e inoppugnabilità o la sua mancata impugnazione; pertanto, ciò che si pone a monte dell’atto, se della stessa indole, deve essere unito ai fini della determinazione della sanzione, mentre ciò che invece si pone a valle, resta escluso dal cumulo giuridico, salvo riconoscersi, ove plurime siano le violazioni anche da questo lato, una autonoma e rinnovata applicazione del medesimo istituto di favore.

 

PROCESSO TRIBUTARIO

Cass. civ., Sez. V, 11.6.2024, n. 16223, Ord.

Nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo o dell’appello che, in forza del rinvio operato dagli artt. 20 e 53 al precedente art. 16, co. 3, D.Lgs. n. 546/1992, può essere effettuata "all’ufficio del Ministero delle Finanze ed all’ente locale mediante consegna all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", va ritenuta valida qualora, sulla copia dell’atto depositato, la sottoscrizione dell’impiegato addetto non sia accompagnata dalla dichiarazione di ricevuta, ma dall’apposizione del timbro dell’ufficio ricevente con l’indicazione della data di consegna, essendo sufficiente tale adempimento a garantirne il rituale ricevimento da parte del destinatario.

 

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Cass. civ., Sez. V, 13.6.2024, n. 16460, Ord.

Per l’operatività del "raddoppio" dei termini di accertamento tributario previsto dall’art. 43, co. 3, d.P.R. n. 600/1973, è sufficiente la ricorrenza dell’obbligo della denuncia penale ex art. 331 c.p.p., a prescindere dall’effettiva commissione del reato. Il giudice tributario è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale, compiendo una valutazione ora per allora (cd. "prognosi postuma") circa la loro ricorrenza e accertando se l’amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità o abbia fatto uso pretestuoso delle disposizioni normative.

 

DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E MINIMO DI IMPRESA

Cass. civ., Sez. V, 14.6.2024, n. 16600, Ord.

È possibile disapplicare le disposizioni antielusive quando il contribuente dimostra l’esistenza di oggettive situazioni che hanno impedito il raggiungimento del reddito minimo presunto, inteso non in senso assoluto ma avendo riguardo alle effettive condizioni del mercato.

 

AVVISI DI INTIMAZIONE ED ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE

Cass. civ., Sez. V, 17.6.2024, n. 16743.

In sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, il contribuente può fare valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento presupposte e quella di notifica del primo avviso di intimazione non impugnato. L’avviso di intimazione, sebbene contenente l’esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, di per sé non è un atto previsto tra quelli di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992. Conseguentemente, l’impugnazione di tale avviso costituisce una facoltà e non un obbligo per l’interessato che, come nella specie, non ha alcun onere di impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti erariali già maturata.

 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Cass., Sez. Trib., 15.7.2024, n. 19339, Ord.

L’accertamento con adesione, avendo natura di concordato tra l’amministrazione ed il contribuente, ed essendo pertanto caratterizzato dal carattere volontario dell’adesione, può avere efficacia nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato, dovendo escludersi che possa acquisire valore, anche indiretto, nei confronti di chi abbia impugnato l’atto impositivo fondato sul valore accertato con adesione in relazione ad un diverso soggetto. A ciò consegue che l’estensione degli effetti dell’accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati può ammettersi solo in bonam partem ed in assenza di una espressa volontà contraria del contribuente.

 

RESPONSABILITÀ DEL LIQUIDATORE EX ART. 36 D.P.R. N. 602/1973

Cass. civ., Sez. V, 19.7.2024, n. 20014.

In materia di responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, traente titolo per fatto proprio, ex lege, di natura civilistica e non tributaria, la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario non costituisce condizione necessaria per la legittimità dell’atto di accertamento emesso, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 36, nei confronti del liquidatore, il quale, in sede di ricorso avverso tale avviso, potrà contestare, innanzi agli organi della giustizia tributaria, la sussistenza dei presupposti dell’azione intrapresa nei suoi confronti ivi compresa la debenza di imposte a carico della società.

 

 

DIRITTO SOCIETARIO

CONCORDATO PREVENTIVO

Cass. civ., Sez. I, 22.7.2024, n. 20059, Ord.

Il professionista designato dal debitore ai sensi dell'art. 161, co. 3, L. Fall. non è in possesso dei requisiti di indipendenza ex artt. 67, co. 3, lett. d), L. Fall. e 2399 c.c., se, nei cinque anni antecedenti alla designazione ex art. 161, co. 3, L. fall. ha svolto per conto dello stesso debitore una prestazione d'opera autonoma.

 

 

RASSEGNA DOTTRINALE:  

 

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

“L’ente risponde per i reati fiscali anche quando non è stata identificata la persona fisica responsabile” con commento di Ciro Santoriello, da “Il fisco”, n. 30/2024, pag. 2892 ss.

Sentenza di riferimento: Cass. pen., Sez. III, 18.6.2024, n. 24058.

L’art. 25-quinquiesdecies, inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 nel 2019, ha introdotto nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti gli illeciti tributari. L’art. 8 del citato decreto prevede che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile. La Suprema Corte ha ritenuto tale articolo applicabile al caso de quo: la mancata identificazione della persona fisica autrice del reato, infatti, “non rileva ai fini della condanna dell’ente una volta che sia stato accertato che il reato è stato effettivamente commesso e che lo stesso sia stato posto in essere nell’interesse o a vantaggio dell’ente”.

 

“Non c’è dichiarazione fraudolenta con fatture gonfiate con prezzi incongrui ma effettivamente corrisposti” con commento di Simone Furlan e Laura Zanellato, da “Il fisco”, n. 31/2024, pag. 2990 ss.

Sentenza di riferimento: Cass. pen., Sez. III, 5.7.2024, n. 26520.

Nella sentenza in oggetto la Suprema Corte ha escluso che l’utilizzo in dichiarazione di fatture emesse in relazione ad operazioni nelle quali i beni o i servizi indicati corrispondono a quelli ceduti o forniti, pur recando un prezzo incongruo ma effettivamente corrisposto, configuri il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 74/2000.