LEGGE DI BILANCIO 2023: VADEMECUM PER DEFINIZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI PENDENTI E DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN ESSERE
La legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023, introduce, ai commi dal 222 al 252 dell’art. 1, importanti novità in materia fiscale:
1) STRALCIO DEBITI CON IMPORTO FINO AD EURO 1000:
- CONDONO AUTOMATICO AMMINISTRAZIONE STATALI:
- condono automatico delle cartelle esattoriali di importo fino a 1.000 Euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni entro il 31 marzo 2023: si tratta delle cartelle affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali;
- ANNULLAMENTO AUTOMATICO ENTI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONE STATALI:
- annullamento automatico dei debiti di importo fino a 1.000 Euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali ma limitatamente alle somme dovute, alla data di entrata in vigore della legge, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora;
- ROTTAMAZIONE CARTELLE PER MULTE STRADALI (attenzione è necessario attendere decisioni Comuni):
- rottamazione delle cartelle relative a multe stradali pregresse di importo sino a 1.000 Euro, affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, pur limitatamente ai soli interessi e all’aggio; saranno gli stessi Comuni a decidere se procedere o meno con lo stralcio automatico, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023;
- SOSPENSIONE RISCOSSIONE DEBITI PER TUTTE LE TRE IPOTESI PRECEDENTI:
- dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e sino al 31 marzo 2023 è dunque sospesa la riscossione dei debiti di cui ai punti precedenti.
2) CARTELLE ESATTORIALI CON IMPORTO SUPERIORE AD EURO 1000:
i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, di importo superiore a 1.000 Euro, potranno essere estinti pagando le somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento senza, pertanto, corrispondere somme a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive ed aggio;
- MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA E TEMPISTICA DI PAGAMENTO:
- Il pagamento delle somme di cui al punto precedente potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero nel numero massimo di 18 rate di pari importo di cui la prima e la seconda, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno versate rispettivamente entro il 31 luglio 2023 ed il 30 novembre 2023. Le restanti rate di pari ammontare (per il residuo 80%) andranno versate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2024.; nell’ipotesi di rateizzazione, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
- La domanda va presentata mediante apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2023 e si dovrà indicare nel modello anche il numero di rate prescelte.
- I soggetti decaduti dalle precedenti rottamazioni (‘rottamazione’ ex art. 6, comma 2, D.L. n. 193/2016, ‘rottamazione-bis’ ex art. 1, comma 5, D.L. n. 148/2017, ‘rottamazione-ter’ ex art. 3, comma 5, D.L. n. 119/2018, definizione agevolata ‘saldo e stralcio’ ex art. 1, comma 189, L. n. 145/2018 e riapertura della ‘rottamazione-ter’ ex art. 16-bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 34/2019) possono partecipare alla nuova ‘rottamazione-quater’.
- Tramite la presentazione della domanda di definizione per effetto della cosiddetta ‘rottamazione-quater’:
- sono sospesi i termini di decadenza e prescrizione e delle azioni esecutive, a parte l’intercorso incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente (artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973) ai fini del pagamento dei rimborsi d’imposta e dei pagamenti dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- il D.U.R.C. è rilasciato, ex art. 54, D.L. n. 50/2017.
- Vi è altresì la previsione di decadenza dall’agevolazione della rottamazione, qualora il versamento sia insufficiente o tardivo (oltre il 5° giorno successivo alla scadenza).
3) SANATORIA DEGLI AVVISI BONARI:
I commi dal 153 al 159 della legge di bilancio disciplinano la sanatoria degli avvisi bonari, ovverosia di quelle comunicazioni con cui l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente delle irregolarità riscontrate a seguito di controlli effettuati sulla dichiarazione dei redditi:
- QUALI DICHIARAZIONI:
- le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (IVA, IRPPEF, IRES, IRAP a titolo esemplificativo) relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. per le quali il termine di pagamento di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2023), ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data;
- QUALE FINESTRA TEMPORALE:
- il termine di pagamento è di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione che non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2023), ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, a pena di inefficacia della definizione;
- QUALI TRIBUTI E SECONDO QUALI MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
- pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive;
- le sanzioni sono dovute nella misura del 3% (anziché del 30% ridotto 10% nell’avviso) senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo;
- il pagamento di tali somme avviene secondo i termini di cui agli artt. 2 e 3-bis D.lgs. 462/1997:
- entro 30 giorni (o 90 in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione per il pagamento in un’unica soluzione;
- mediante versamento delle somme in un numero massimo di venti rate trimestrali con scadenza della prima rata entro 30 (o 90) giorni dal ricevimento della comunicazione per quello rateale;
- in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle scadenze indicate, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
4) SANATORIA DEGLI AVVISI BONARI CON PAGAMENTO GIA’ RATEIZZATO:
- è prevista la definizione agevolata con sanzioni dovute nella misura del 3% anche con riferimento alle comunicazioni, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali è ancora regolarmente in corso, alla data del 1° gennaio 2023, un pagamento rateale;
- la legge di bilancio ha modificato la disciplina prevista dal citato comma 3-bis con la conseguenza che, indipendentemente dall’importo della comunicazione, il contribuente potrà sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di 20 rate trimestrali (anziché 8) di pari importo, tanto per le rateazioni non ancora iniziate che per quelle in corso alla data del 1° gennaio 2023.
5) REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA’ FORMALI:
- Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obbligo o adempimenti di natura formale, che non sono rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini della determinazione di IRPEF, IRES, IRAP ed IVA, commesse fino al 31 ottobre 2022, si possono regolarizzare mediante il versamento dell’importo di euro 200,00 per ogni periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni;
- non possono essere regolarizzate le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.
versamento dell’importo di euro 200,00 per ogni periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni;
- MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA:
Versamento in due rate di pari importo da versare, entro il 31 marzo 2023 ed il 31 marzo 2024;
Perfezionamento della regolarizzazione mediante pagamento dell’importo dovuto e con l’eliminazione dell’irregolarità od omissione.
6) “RAVVEDIMENTO SPECIALE” VIOLAZIONI TRIBUTARIE:
Viene prevista la regolarizzazione delle violazioni (cd. ‘Ravvedimento Speciale’) riferite alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (generalmente il 2021) ed ai periodi d’imposta precedenti;
versamento della sanzione ridotta ad 1/18 del minimo, oltre ad imposta ed interessi dovuti;
- MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA:
- il versamento degli importi dovuti va effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o, alternativamente, in 8 rate trimestrali di pari importo, a partire dal 31 marzo 2023, con maggiorazione di interessi del 2% annuo;
- per le violazioni non ancora contestate alla data del versamento della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari;
- la decadenza dall’agevolazione se non si paga la prima rata, ovvero una delle rate successive entro la scadenza della rata successiva. L’importo residuo viene iscritto a ruolo, con applicazione delle sanzioni (cartella di pagamento verrà notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è decaduti dalla rateizzazione).
7) ADESIONE/DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO:
i tributi amministrati da Agenzia Entrate, con riguardo:
- agli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023;
- agli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione NON impugnati e ancora impugnabili, nonché gli avvisi notificati entro il 31 marzo 2023;
- agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.
le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 (anziché di 1/3) del minimo previsto.
- MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA:
- i versamenti degli importi ridotti dovuti debbono essere effettuati entro il termine per presentare ricorso, in unica soluzione;
- in 20 rate trimestrali di pari importo, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata;
- sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso di interesse legale (attualmente 5%);
- le somme dovute non possono essere compensate con eventuali crediti disponibili.
8) REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI:
Per i tributi amministrati da Agenzia Entrate, si può provvedere alla regolarizzazione dell’omesso o carente versamento di RATE, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito:
- di accertamento con adesione:
- di acquiescenza agli avvisi di accertamento;
- di acquiescenza degli avvisi di rettifica e liquidazione;
- a seguito di reclamo o mediazione e di conciliazione giudiziale (art. 48 e 48-bis D.Lgs. n. 546/1992);
- QUALE MOMENTO TEMPORALE:
- Le RATE devono essere scadute alla data del 1° gennaio 2023;
- non ancora notifica della:
- cartella di pagamento;
- l’atto di intimazione;
- MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA:
- mediante il versamento integrale della sola imposta entro il 31 marzo 2023;
- mediante il versamento rateizzato in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, maggiorando le rate successive alla prima degli interessi legali (attualmente al 5% annuo);
- non è possibile compensare gli importi dovuti con eventuali crediti tributari a disposizione.
9) DEFINIZIONE ALTERNATIVA CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN ESSERE:
La legge di Bilancio non manca di dedicare una serie di commi a nuovi istituti deflativi del contenzioso tributario, già oggetto di un precedente approfondimento mensile sull’allora disegno di legge che sono la DEFINIZIONE AGEVOLATA E LA CONCILIAZIONE AGEVOLATA:
la principale novità consiste nell’estensione della definizione agevolata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte oltre all’Agenzia delle Entrate anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge.
- Le controversie potranno essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della lite, con riduzioni variabili nei seguenti termini:
- 100% del valore, in caso di ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 e non ancora depositato presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria adita:
- 90% del valore in caso di ricorso pendente in 1° grado;
- 40% del valore in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale in 1° grado;
- 100% del valore in caso di appello nel caso di soccombenza del contribuente;
- 15% del valore in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale in 2° grado;
- in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente ed Agenzia delle Entrate l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni si pagano le stesse percentuali (40% e 15%) sulla parte vittoriosa e l’intero su quella soccombente;
- le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e con il pagamento del 40% negli altri casi.
- 5% del valore per le liti pendenti in Cassazione nell’ipotesi di doppia soccombenza dell’Agenzia (primo e secondo grado);
- le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. In, difetto, occorrerà fissare nuova udienza.
- I termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, sono sospesi di 9 mesi per le controversie definibili.
- Gli Enti territoriali (es. Comuni) possono stabilire, entro il 31 marzo 2023, l’applicazione delle disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui sono parti;
- Restano esclusi i giudizi aventi ad oggetto: i) le risorse proprie tradizionali UE; ii) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
- MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
- per fruire della definizione agevolata occorrerà presentare domanda entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma qualora il ricorso tributario è stato notificato entro il 1 gennaio 2023 per le quali data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva. e versare la somma dovuta, con la possibilità di ricorrere alla rateazione per gli importi superiori a 1.000 Euro per un massimo di venti rate trimestrali di pari importo;
- il termine per il pagamento della prima rata scade il 30 giugno 2023, le rate successive alla prima devono essere versate entro il 30 settembre, il 20 dicembre, il 31 marzo e il 30 giugno di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione;
- dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione;
la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il 30 giugno 2023. Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda
- CONCILIAZIONE AGEVOLATA:
- la conciliazione agevolata è alternativa alla definizione agevolata di cui sopra, per le controversie pendenti al 1° gennaio 2023, dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di I° e II° grado, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate mediante la definizione di accordo conciliativo fuori udienza entro il 30 giugno 2023,
- RIDUZIONE DELL’ IMPOSTA:
- Vi è la riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo (in luogo del 40% del minimo in primo grado e del 50% in secondo grado), oltre interessi ed accessori e pagamento (in un’unica soluzione o con prima rata)
- PAGAMENTO:
- Le somme dovute (unica soluzione o prima rata) vanno corrisposte, senza possibilità di compensazione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo;
- E’ possibile rateizzare l’importo dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con maggiorazione sulle rate successive alla prima degli interessi legali (5% a partire dal 1 gennaio 2023).
- FASE DI GIUDIZIO RICORSO CORTE DI CASSAZIONE - RINUNCIA AGEVOLATA:
- La rinuncia agevolata riguarda i giudizi tributari pendenti in Cassazione al 1° gennaio 2023, con cui il ricorrente può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte in relazione agli atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione).
- PAGAMENTO:
- somme dovute per le imposte, interessi e gli eventuali accessori in totalità;
- sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge;
- MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
- entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo;
- viene esclusa la compensazione mediante modello F24 e la rinuncia non consentirà la restituzione delle somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.