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NEWSLETTER GIUGNO - LUGLIO 2023

 

 

APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA

 

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:

 

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

REATI TRIBUTARI

CASISTICA

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 2 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 10.5.2023, n. 19595.

L'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che dissimulano un'attività illecita di somministrazione di manodopera, mascherata dalla conclusione di fittizi contratti di appalto di servizi, ex art. 29 D.Lgs n. 276/2003, integra una ipotesi di operazione soggettivamente inesistente stante il carattere dissimulato del contratto, integrando quella divergenza tra realtà fenomenica e realtà meramente giuridica dell'operazione che connota l'inesistenza di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), D.Lgs n. 74/2000.

 

Cass. pen., sez. III, 12.5.2023, n. 20271.

Ai fini della configurabilità della frode fiscale, è necessario e sufficiente che il contribuente utilizzi fatture o altri documenti che attestino operazioni non realmente effettuate, non rilevando, a tal fine, che la falsità sia ideologica o materiale. Il profilo distintivo tra la dichiarazione fraudolenta ex art. 2, e quella mediante altri artifici di cui all'art. 3, non è quello dell'operazione compiuta, ma del modo in cui è documentata, dovendosi circoscrivere l'ambito applicativo dell'art. 2 alle ipotesi in cui la frode fiscale venga attuata mediante l'utilizzo di una fattura o altro documento avente rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, essendo indifferente in tal senso che la falsificazione sia di tipo ideologico o materiale.

 

DICHIARAZIONE INFEDELE EX ART. 4 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 30.5.2023, n 23515.

La consapevolezza del contribuente in ordine all'errore contenuto nella fattura o nella nota di credito non lo legittima a replicarlo nella dichiarazione ai fini IVA, se tale errore incide sulla corrispondenza al vero dell'entità degli elementi attivi o passivi dichiarati; la dichiarazione, infatti, è atto proprio del contribuente che la sottoscrive, sicché egli non può lucrare sull'errore altrui di cui sia consapevole per dichiarare (altrettanto consapevolmente) il falso.

 

OMESSA DICHIARAZIONE EX ART. 5 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 16.4.2023, n. 20664.

Il reato in questione si consuma nel momento in cui scade il termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione, momento nel quale deve sussistere il dolo specifico di evasione il quale, a sua volta, presuppone la consapevolezza dell'ammontare delle imposte evase e non dichiarate, non richiedendo affatto la norma anche la coincidenza tra il soggetto gravato dell'obbligo dichiarativo e quello che ha posto in essere le operazioni imponibili.

 

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI EX ART. 10 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 14.6.2023, n. 25585.

In tema di reati tributari, l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale, in quanto la norma tributaria considera come personali ed indelegabili i relativi doveri, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico della dichiarazione dei redditi.

 

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTE O CERTIFICATE EX ART. 10-BIS D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 18.5.2023, n. 21193.

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente.

 

OMESSO VERSAMENTO IVA EX ART. 10-TER D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 16.5.2023, n. 20667.

L’omesso versamento dell’IVA, dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti, non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall’art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000, atteso che l’obbligo del predetto versamento prescinde dall’effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all’ordinario rischio d’impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dei ricavi dei corrispettivi non riscossi.

 

Cass. pen., sez. V, 19.5.2023, n. 21638.

Per i reati tributari con riferimento al reato di omesso versamento di IVA quando venga superata la soglia di non punibilità, rispetto all'elemento soggettivo del reato rileva l'atteggiamento psicologico degli imputati, che hanno omesso dolosamente di presentare, pur essendovi obbligati, la dichiarazione, a titolo di dolo eventuale, dato dalla consapevolezza che l'evento, anche se non direttamente voluto, ha comunque la probabilità di verificarsi.

 

INDEBITA COMPENSAZIONE EX ART. 10-QUATER D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 5.6.2023, n. 23962.

Il delitto di indebita compensazione si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale. Non rilevano, pertanto, l'eventuale mancato computo della compensazione da parte dello Stato ed il conseguente non aggiornamento del c.d. cassetto fiscale, in quanto tali operazioni, successive alla presentazione del modello indicato, sono soltanto ricognitive del rapporto obbligatorio tra Amministrazione e contribuente, senza alcun effetto costitutivo o modificativo.

 

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE EX ART. 11 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 10.5.2023, n. 19603.

Al fine della configurabilità del reato indicato, non è più necessario l'effettivo avvio di un qualsiasi accertamento fiscale, essendo ora sufficiente che l'azione sia idonea a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale, configurandosi dunque l'illecito penale in termini di reato di pericolo concreto, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria.

 

SEQUESTRO PREVENTIVO EX ART. 12-BIS D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 8.5.2023, n. 19325.

Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario.

 

Cass. pen., sez. III, 29.5.2023, n. 23299.

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, oltre che la successiva confisca, possono essere disposti nei confronti del legale rappresentante di una società solo nel caso in cui, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato.

 

 

AMMINISTRATORE DI DIRITTO

Cass. pen., sez. III, 16.5.2023, n. 20664.

L’amministratore di diritto risponde del reato tributario punito a titolo di dolo specifico quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino.

 

IMPOSTA EVASA

Cass. pen., sez. III, 7.6.2023, n. 24354.

In tema di reati tributari, al fine di determinare l'ammontare della imposta evasa, il giudice deve operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza.

 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE EX ART. 322, CO. 1, LETT. A), CCII

Cass. pen., sez. V, 5.4.2023, n. 14558.

Il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede la necessaria consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, ma soltanto la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

 

Cass. pen., sez. V, 17.4.2023, n. 16294.

Per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra, non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 c.c., per la società apparentemente danneggiata.

 

Cass. pen., sez. V, 5.5.2023, n. 18882.

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'analisi della condotta deve portare a valorizzare quelli che possono essere gli indici di fraudolenza atti alla concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico anche alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e del contesto in cui l'impresa ha operato.

 

Cass. pen., sez. V, 16.6.2023, n. 26240.

Solo il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale costituisce effettivamente una distrazione ed integra, pertanto, la fattispecie de quo, non rappresentando tali versamenti un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre la restituzione di quelli operati dai soci a titolo di mutuo è punibile a titolo di bancarotta preferenziale, a prescindere dalla qualifica rivestita dal destinatario delle restituzioni all'interno della società.

 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE EX ART. 322, CO. 1, LETT. B), CCII

Cass. pen., sez. V, 24.5.2023, n. 22630.

L'imprenditore che affidi a terzi esperti del settore la tenuta della contabilità non è esente dalla responsabilità di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati. Egli, non può ritenersi esonerato da colpa, confidando sull'affidamento nella capacità professionale della società di elaborazione di dati contabili incaricata alla tenuta delle scritture, poiché l'imprenditore ha l'onere non solo di porre in essere un'oculata scelta del professionista incaricato, ma anche di controllarne l'operato.

 

 

DIRITTO E PROCESSO PENALE

Cass. pen., sez. III, 13.3.2023, n. 10372.

L'unicità del disegno criminoso non può essere confusa con l'inclinazione a commettere reati. La semplice tendenza a delinquere del soggetto, ovvero la presenza di un programma generico di attività criminose, espressione di un costume di vita deviante, correlato al bisogno economico, non è di per sé indicativa dell’esistenza della identità di un disegno criminoso, indispensabile per la riduzione ad unità delle diverse violazioni; è viceversa necessario che, sin dall'inizio, i singoli reati siano previsti e preordinati quali episodi attuativi di un unico programma delinquenziale.

 

DIRITTO CIVILE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

DIRITTO TRIBUTARIO

RATEIZZAZIONE E PRESCRIZIONE

Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, 3.4.2023, n. 252/3.

L’istanza di rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento costituisce atto interruttivo della prescrizione, in quanto sottende il riconoscimento del debito da parte del contribuente.

 

IRREGOLARITÀ DELL’ATTO IMPUGNABILE

Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, 3.4.2023, n. 966/28.

La mancata o erronea indicazione nell’atto impugnabile della Corte di giustizia tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non ne comporta la nullità, ma rappresenta una semplice irregolarità, non avendo il legislatore espressamente previsto, all’art. 19, co. 2, D.lgs. n. 546/1992, la nullità dell’atto o alcuna sanzione nel caso di omessa o incompleta indicazione delle modalità di impugnazione.

 

SUPERBONUS 110% E GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste, 11.4.2023, n. 81/1.

Sussiste la giurisdizione delle corti di giustizia tributarie in materia di Superbonus 110% (D.l. n. 34/2020) nonostante la mancata inclusione del provvedimento impugnato nella casistica di cui all’art. 19 D.lgs. n. 546/1992. La cognizione della giurisdizione tributaria deve essere sempre riconosciuta in presenza di ogni controversia che riguardi un rapporto tributario.

 

ESCLUSIONE DELLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, 11.4.2023, n. 2060/8.

Non è configurabile l’ipotesi della "forza maggiore" quale causa di inadempimento dell'obbligazione tributaria, qualora agli atti nulla risulti allegato o dimostrato per evidenziare i tentativi di fronteggiare per tempo le difficoltà economiche delle proprie committenti.

 

VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI

Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, 21.4.2023, n. 1185/3.

È da considerarsi meramente formale la violazione di una disposizione tributaria che non comporti pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo dell’ente accertatore, e non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta o sul versamento del relativo tributo. Tale principio implica, quindi, che le sanzioni applicabili a tali fattispecie siano quelle di cui all’art. 8 D.lgs. n. 471/97, relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, e non quelle previste ex art. 13 D.lgs. n. 471/97, relative a ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione.

 

CARTELLA DI PAGAMENTO: NOTIFICA DA UN INDIRIZZO PEC NON ISCRITTO NEI PUBBLICI REGISTRI

Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, 4.5.2023, n. 6168/30.

È valida la notifica della cartella di pagamento da un indirizzo PEC che non risulta nei registri delle pubbliche amministrazioni del Ministero della Giustizia, corredato dalla copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità. Tale modalità è, infatti, idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato.


RAVVEDIMENTO OPEROSO

Cass., sez. trib., 5.5.2023, n. 11993, ord.

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 D.lgs. n. 472/1997, implicando il riconoscimento della violazione e della ricorrenza dei presupposti di applicabilità della sanzione, rappresenta una scelta negoziale del contribuente per il pagamento della sanzione in misura ridotta, con la conseguenza che può essere chiesto il rimborso di quanto corrisposto solo in caso di errore determinante, vale a dire essenziale e riconoscibile, ai sensi dell’art. 1428 c.c.

 

RIMBORSO VERSAMENTI DIRETTI

Cass., sez. trib., 16.5.2023, n. 13332.

Ove si concreti, non già una duplicazione di imposta (non essendo stato sottoposto il medesimo imponibile a una duplicazione dell'imposizione fiscale), ma una inesistenza (anche parziale) dell'obbligazione tributaria, trova applicazione, ai fini della istanza di rimborso, il termine di decadenza di 48 mesi dal versamento di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e non già quello previsto dalla norma residuale di cui all'art. 21, co. 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Cass. civ., sez. V, 22.5.2023, n. 13984, ord.

La notificazione di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata al solo gestore del "servizio postale universale", nel regime del D.Lgs. n. 58/2011, e ai soli titolari di "licenza individuale speciale", nel successivo regime della legge n. 124/2017.

 

 

DIRITTO SOCIETARIO

AMMINISTRATORI E SINDACI

Cass. civ., sez. I, 14.3.2023, n. 7380.

La responsabilità degli amministratori e dei sindaci trova fondamento non già nell'individuazione di specifiche condotte appropriative o distrattive dell'uno o dell'altro convenuto (condotte che avrebbero dovuto essere riferite ai soggetti che ne fossero stati autori), ma nell'omesso controllo, cui gli amministratori e i sindaci tutti erano tenuti, quanto ad atti che avevano comportato la perdita delle risorse patrimoniali della società. 

 

 

NORMATIVA:

“Tregua fiscale, più tempo per i pagamenti” di Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce – da “Norme e Tributi Plus - Il Sole 24 ore”, 5.6.2023.

 

La legge di conversione (L. n. 56/2023) del decreto “bollette” (D.l. n. 34/2023) ha introdotto importanti novità. Una di queste riguarda la modifica soggettiva degli enti che possono utilizzare la rottamazione quater delle cartelle, estendendola a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni. Il termine entro cui potranno decidere se applicare o meno la rottamazione è fissato al 29 luglio 2023 (ovverosia 60 giorni dall’entrata in vigore della legge). Non soltanto: il contribuente che, a suo tempo, abbia aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie avrà la possibilità di versare le rate successive alle prime tre in un massimo di 51 rate mensili a partire dal mese di gennaio 2024.

 

“Rottamazione quater esclusa per le cartelle 2023. Quali alternative?” di Matteo Dellapina – da “Ipsoa”, 24.6.2023.

La Legge di bilancio 2023 ha stabilito che sono definibili in via agevolata i soli debiti contenuti nelle cartelle di pagamento affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022; per tutti gli altri carichi, siano essi antecedenti o successivi a tale periodo, c’è la possibilità di rateizzare gli importi, soluzione che, tuttavia, non consentirà al beneficiario di fruire di riduzioni o cancellazioni di interessi e sanzioni.

 

 

 

RASSEGNA DOTTRINALE:  

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

“In caso di indebita compensazione il successivo pagamento dell’imposta può ridurre la confisca del profitto” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 22/2023, pag. 2169 ss.

Sentenza di riferimento: Cass. pen., sez. III, 2.5.2023, n. 18037.

L’Autore si sofferma sul tema del profitto del reato di cui all’art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000, analizzandolo sotto un duplice profilo. La giurisprudenza è concorde nell’affermare che lo stesso è rappresentato dall’imposta evasa a mezzo di indebita compensazione; tale definizione, tuttavia, presenta alcune criticità, corroborate dalla giurisprudenza: il reato in questione può ritenersi perfezionato anche in caso di mancata evasione d’imposta, con la conseguente impossibilità di applicare la confisca obbligatoria ex art. 12-bis D.lgs. n. 74/2000. La sentenza in esame non è dello stesso avviso: in caso di violazione del menzionato art. 10-quater si deve procedere a sequestro preventivo e poi a confisca delle somme.

 

“L’utilizzo di fatture false autoprodotte integra il reato di frode fiscale” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 25/2023, pag. 2452 ss.

Sentenza di riferimento: Cass. pen., sez. III, 12.5.2023, n. 20271.

L’utilizzo in dichiarazione di fatture “autoprodotte” (dunque materialmente false) configura il reato previsto dall’art. 2 D.lgs. n. 74/2000 e non quello di cui al successivo art. 3, i cui “altri artifici” vanno intesi alla luce della rubrica di cui all’art. 2 (“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”). Ciò che rileva, dunque, è lo strumento usato per commettere la dichiarazione fraudolenta: si applicherà l’art. 2 ogniqualvolta la condotta venga tenuta utilizzando fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, mentre è del tutto indifferente che la falsificazione sia ideologica o materiale.