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NEWSLETTERI MAGGIO - GIUGNO 2024

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER CARACCIOLI AVVOCATI MAGGIO - GIUGNO 2024

 

APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA

 

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:

 

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

REATI TRIBUTARI

CASISTICA

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 2 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 19.4.2024, n. 16442.

Deve considerarsi insufficiente la motivazione relativa alla fraudolenza delle operazioni oggetto di imputazione con riferimento agli artt. 2 e 8 D.Lgs. n. 74/2000, tenuto conto dei reciproci rapporti economici tra due società, in presenza di operazioni commerciali effettivamente eseguite non da una cartiera, ma da una società realmente esistente e dotata di dipendenti.

 

DICHIARAZIONE INFEDELE EX ART. 4 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 6.5.2024, n. 17708.

In tema di dichiarazione infedele, onde valutare la sussistenza del necessario dolo specifico di evasione ed escludere che la condotta del contribuente sia stata determinata da erronee interpretazioni della normativa fiscale, il giudice può far riferimento alla natura reiterata, nel corso degli anni e nell’ambito della medesima dichiarazione, della violazione contestata, nonché alla evidenza e macroscopicità della stessa ed alle conseguenze particolarmente significative in tema di evasione di imposta che ne derivano.

 

OMESSA DICHIARAZIONE EX ART. 5 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 31.5.2024, n. 21659.

La responsabilità del contribuente per il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA può essere configurata anche quando lo stesso abbia regolarmente provveduto alla comunicazione IVA prevista dall’art. 8-bis del D.P.R. n. 322/1998, in quanto si tratta di adempimenti non equipollenti e che rispondono a diverse finalità.

 

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI EX ART. 10 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 24.5.2024, n. 20571.

In materia di reati tributari, l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume di affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all’art. 10 D.Lgs. n. 74/2000, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all’acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde. Ne consegue che, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell’atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra copia presse l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento.

 

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTE O CERTIFICATE EX ART. 10-BIS D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. IV, 15.4.2024, n. 15410.

Per integrare il "rilascio" ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta, non si richiede soltanto la formazione, ancorché perfezionata attraverso la loro sottoscrizione, delle certificazioni in esame, ma è necessaria l’avvenuta esternazione di queste ultime rispetto alla sfera del loro redattore e la loro materiale consegna ai rispettivi destinatari o, quanto meno, a taluno di essi.

 

Cass. pen., Sez. III, 9.5.2024, n. 18214.

Il giudice, per verificare la configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate, deve tener conto, nel determinarne l’ammontare, delle sole certificazioni rilasciate ai dipendenti dal soggetto obbligato, attestanti l’entità delle ritenute operate per ciascuno di essi.

 

OMESSO VERSAMENTO IVA EX ART. 10-TER D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 17.4.2024, n. 15942.

Chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a Euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta, commette il reato di omesso versamento. Il reato, di tipo omissivo ed istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo. Pertanto, la prova del dolo è insita nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, per cui l’esimente dell’inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà. In tal modo la causa di forza maggiore per poter escludere il dolo, deve essere valutata al momento della consumazione del reato e non può essere retroagita.

 

Cass. pen., Sez. III, 23.5.2024, n. 20348, Ord.

il reato di cui all’art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000 punisce il mancato versamento all’Erario, entro il termine previsto, delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale. Tale obbligo di corresponsione, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, scaturisce dalla presentazione della dichiarazione, ed è ordinariamente svincolato dalla effettiva riscossione delle somme-corrispettivo relative alle prestazioni effettuate. Ne segue che il mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude la sussistenza del reato, atteso che, come detto, l’obbligo del predetto versamento prescinde dall’effettiva riscossione delle relative somme, essendo il mancato adempimento del debitore riconducibile all’ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi.

 

SEQUESTRO PREVENTIVO EX ART. 12-BIS D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 8.5.2024, n. 18049.

In tema di confisca diretta del profitto del reato tributario, il denaro costituente profitto del reato e investito nell’acquisto di titoli al portatore non può essere confiscato presso chi ha emesso tali titoli a meno che non si dimostri o non risulti che si tratti di persona "non estranea al reato" o che di quel denaro l’ente che ha sottoscritto i titoli conservi ancora la effettiva disponibilità.

 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE EX ART. 322 CCII

Cass. pen., Sez. V, 23.4.2024, n. 17039.

La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 c.c., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, talché la posizione dell’amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, nell’ambito processuale, nell’accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall’organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell’iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. L’accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica.

 

 

Cass. pen., Sez. V, 24.4.2024, n. 17137.

La necessità di un aggancio concreto ed effettivo alle modalità operative del soggetto imprenditoriale ha condotto a ritenere che la qualifica di amministratore di fatto di una società non può trarsi solo dal conferimento di una procura generale ad negotia, ma richiede l’individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività imprenditoriale, anche a mezzo dell’attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa.

 

Cass. pen., Sez. V, 24.4.2024, n. 17140.

In tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico.

 

Cass. pen., Sez. V, 21.5.2024, n. 20153.

In tema di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali, quello che si richiede per ritenere dimostrato il dolo della distrazione in capo all’amministratore senza delega è che questi abbia effettiva conoscenza di fatti predatori ovvero di segnali di allarme di questi ultimi e non che le anomalie siano semplicemente conoscibili.

 

 

DIRITTO E PROCESSO PENALE

PENE SOSTITUTIVE

Cass. pen., Sez. II, 28.2.2024 n. 8794.

Il giudice di primo grado in sede di condanna dell’imputato ovvero il giudice di appello chiamato a pronunciarsi ex art. 95, D.Lgs. n. 150/2022 sono tenuti a valutare i criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p., sia ai fini della determinazione della pena da infliggere, sia, in esito a tale operazione, ai fini dell’individuazione della pena sostitutiva ex art. 58, L. n. 689/1981, dovendo esservi continuità e non contraddittorietà tra i due giudizi, così da favorire tanto più l’applicazione di una delle sanzioni previste dall’art. 20-bis c.p. quanto minore risulti, rispetto ai limiti edittali, la pena in concreto inflitta.

 

REMISSIONE TACITA E REVOCA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Cass. pen., Sez. II, 18.3.2024, n. 11108.

La revoca della costituzione di parte civile effettuata dalla persona offesa non costituisce una remissione tacita di querela.

 

 

OPPOSIZIONE ALL’ARCHIVIAZIONE EX ART 131-BIS C.P.

Corte cost., 23.5.2024, n. 93.

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 34, co. 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a decidere sull’opposizione all’archiviazione per particolare tenuità del fatto del giudice persona fisica che, nel rigettare la richiesta di decreto penale di condanna, abbia già espresso il proprio convincimento in ordine alla sussistenza della suddetta causa di esclusione della punibilità.

 

PUBBLICAZIONE DI ATTI

Cass. pen., Sez. I, 4.6.2024, n. 22503.

La pubblicazione di atti relativi a un procedimento archiviato, per il quale le indagini preliminari sono concluse e non si è proceduto al dibattimento, non soggiace al divieto di pubblicazione stabilito dall’art. 114 c.p.p., in quanto la tutela del principio costituzionale del giusto processo e del libero convincimento del giudice può essere salvaguardata adottando una diversa procedura rispettosa della lettera della legge e del divieto di estensione analogica.

 

 

DIRITTO CIVILE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

DIRITTO TRIBUTARIO

NOTIFICHE TELEMATICHE NEL PROCESSO TRIBUTARIO

Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, 27.3.2024, n. 2492/16.

È inammissibile l’appello notificato con raccomandata e non telematicamente; di conseguenza, le parti notificano e depositano gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni di cui all’art. 16-bis, co. 3, D.lgs. n. 546/1992. Inoltre, l’art. 9 Decreto Ministeriale n. 163/2013 del Ministero dell’economia e delle finanze, richiamato espressamente dal citato art. 16-bis, co. 3, stabilisce che il ricorso e gli altri atti del processo tributario sono notificati utilizzando la Pec, mentre il deposito, presso la segreteria della Corte, delle controdeduzioni e degli altri atti avviene esclusivamente mediante il Sigit. Soltanto in casi eccezionali il Presidente della Corte, della Sezione o del Collegio può autorizzare il deposito, e non la notificazione, con modalità diverse da quelle telematiche.

 

COMPENSAZIONE DI UN CREDITO TRIBUTARIO INESISTENTE

Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, 3.4.2024, n. 291/10.

Un credito tributario è inesistente qualora sia del tutto mancante il presupposto costitutivo del medesimo.

 

SUPERBONUS: LA “COMMISTIONE” TRA BENEFICIARI E IMPRESE CESSIONARIE DEL CREDITO

Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma, 6.6.2024, n. 7482/6.

La presenza dei medesimi soggetti nella compagine sociale del cedente e del cessionario non preclude la possibilità di procedere con la cessione del credito d’imposta; in assenza di ulteriori e diversi elementi di prova, tale commistione non rappresenta un abuso del diritto.

 

NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI NEI CASI DI IRREPERIBILITÀ ASSOLUTA O RELATIVA

Cass. civ., Sez. V, 17.4.2024, n. 10356, Ord.

Il procedimento di notifica in caso di c.d. irreperibilità relativa prevede che la notificazione degli atti tributari impositivi debba essere eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. solo nel caso in cui sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto. Diversamente, la notificazione degli atti tributari debba essere eseguita ai sensi dell’art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, tutte le volte in cui il notificatore non reperisca il contribuente in quanto trasferitosi in luogo sconosciuto, a condizione che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (c.d. irreperibilità assoluta).

 

ESECUTIVITÀ DELLE SENTENZE DI CONDANNA

Cass. civ., Sez. V, 6.5.2024, n. 12074.

Va riconosciuta la natura immediatamente precettiva e quindi l’esecutività, quale espressione di un principio generale immanente nell’ordinamento processuale tributario, delle sentenze di condanna dell’amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, emesse successivamente al 1.01.2016, senza che tale natura possa essere limitata a quelle riconducibili alle fattispecie tassativamente previste dall’art. 68, co. 1, D.Lgs. n. 546/1992, trattandosi di fattispecie che non costituiscono ipotesi eccezionali, bensì manifestazioni del più generale principio affermato e non ostando, con riguardo al periodo in considerazione, la novellata formulazione dell’art. 49 D.Lgs. n. 546/1992 che, estendendo in via generale l’applicazione, alle sentenze delle commissioni tributarie, delle disposizioni del titolo III, capo I, del libro II c.p.c., non contempla più espressamente l’esclusione dell’art. 337 c.c.

 

NOTIFICA ALL’EREDE

Cass. civ., Sez. V, 13.5.2024, n. 12964, Ord.

Nell’ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all’onere di comunicazione del proprio domicilio ex art. 65 d.P.R. n. 600/1973, la circostanza che la notifica dell’atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un’agevolazione in favore dell’ente impositore come conseguenza dell’omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi.

 

PRESUNZIONI “SUPERSEMPLICI”

Cass. civ., Sez. V, 21.5.2024, n. 14064, Ord.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell’art. 38 (accertamento sintetico) o nell’art. 39 (accertamento induttivo), bensì nell’art. 41 d.P.R. n. 600/1973 (cd. accertamento d’ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Cass. civ., Sez. V, 23.5.2024, n. 14373.

In tema di accertamento con adesione, l’art. 12, co. 2, D.Lgs. n. 218/1997, dev’essere interpretato nel senso che la sospensione del termine di impugnazione ex art. 6 del medesimo decreto non può produrre effetto con riferimento all’iscrizione a ruolo straordinario ex artt. 11 n. 3 e 15-bis d.P.R. n. 602/1973 la quale trae origine non dalla pendenza del giudizio relativo al sottostante avviso di accertamento, ma unicamente dal fondato pericolo per la riscossione.

 

OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI

Cass. civ., Sez. V, 24.5.2024, n. 14520, Ord.

In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, è legittima, perché accompagnata da una motivazione priva di vizi logici o di giudizio, la decisione del Giudice di merito che, dopo avere esaminato con sufficiente dettaglio gli elementi indiziari assicurati da entrambe le parti, singolarmente e complessivamente, ritenga che gli elementi probatori offerti dai contribuenti siano fondati su una pluralità di dati, anche oggettivi, preponderanti rispetto agli scarni elementi assicurati dall’Amministrazione finanziaria.

 

AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE NUOVE IN APPELLO

Cass. civ., Sez. V, 6.6.2024, n. 15881, Ord.

È configurabile una domanda nuova, come tale inammissibile in appello, nel caso in cui il contribuente introduca una diversa causa petendi, deducendo un differente tema di indagine e di decisione idoneo ad alterare l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia. D’altra parte, il contribuente che, nel primo grado, abbia comunque contestato in toto l’an debeatur, è legittimato a sollevare col gravame una diversa prospettazione giuridica del medesimo petitum sulla non debenza del tributo.

 

AVVISO DI ACCERTAMENTO CON FIRMA DIGITALE

Cass. civ., Sez. V, 12.6.2024, n. 16293.

L’avviso di accertamento firmato digitalmente nel regime di cui all’art. 2, co. 6, D.Lgs. n. 82/2005 (ratione temporis applicabile dal 14 settembre 2016 fino al 26 gennaio 2018), non è nullo per difetto di sottoscrizione, posto che l’esclusione dell’utilizzo di strumenti informatici prevista per l’esercizio delle attività e funzioni ispettive fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 217/2017 riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli avvisi di accertamento ed in genere agli atti impositivi.

 

 

DIRITTO SOCIETARIO

CRISI D’IMPRESA

Cass. civ., Sez. I, 22.5.2024, n. 14243, Ord.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 L. Fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti. Ne discende che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni, le quali non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell’onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.

 

ESDEBITAZIONE

Cass. civ., Sez. I, 30.5.2024, n. 15155, Ord.

La circostanza ostativa al beneficio dell’esdebitazione di cui all’art. 142, co. 2, L.Fall., pur essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere valutata secondo un’interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira l’istituto nazionale e in linea con il favor per il discharge of debts previsto dalla Direttiva (UE) 2019/1023.

 

SOCIETÀ SEMPLICE

Cass. civ., Sez. I, 10.6.2024, n. 16043, Ord.

Nella società semplice, la legge riconosce a tutti i soci il diritto di amministrare e, nel caso in cui alcuni si astengano dall’amministrare affidando la gestione agli altri, essi mantengono comunque il diritto di ricevere tutte le informazioni inerenti allo svolgimento degli affari sociali. Pertanto, la violazione dell’obbligo di rendiconto può costituire una grave inadempienza delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale che incide sull’affectio societatis e legittima l’esclusione del socio-amministratore.

 

NORMATIVA:

 

CRISI D’IMPRESA

“Riforma fiscale: schema del Dlgs per la revisione del sistema sanzionatorio tributario” da “Fisco e Tasse”, 24.5.2024.

Il 24 maggio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il testo dello “Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario” in attuazione degli articoli 1 e 20 della legge di delega n. 111/2023. Lo schema prevede, tra le altre, la revisione delle pene previste per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000) e omesso versamento di IVA (art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000); in sintesi, con riferimento al primo dei reati menzionati, viene introdotta una pena detentiva da 6 mesi a 2 anni per chi non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti per un ammontare superiore a 150mila euro per ciascun periodo d’imposta, mentre nell’ipotesi di omesso versamento di IVA la medesima pena si applica per l’omesso versamento di IVA quando dovuta per un ammontare superiore a 250mila euro per ciascun periodo d’imposta.

 

“Crisi di impresa: accesso diretto del Tribunale alle informazioni” di Sara Occhipinti – da “Altalex – Il QG”, 13.6.2024.

In virtù delle convenzioni stipulate tra il Ministero della Giustizia e INPS, Agenzia delle Entrate e Registro delle Imprese, dal prossimo 2 agosto le cancellerie dei tribunali concorsuali potranno accedere direttamente alle banche dati delle tre menzionate amministrazioni per le procedure relative alla crisi d’impresa, attuando così la cd. cooperazione applicativa prevista dal codice dell’amministrazione digitale.

 

 

RASSEGNA DOTTRINALE:  

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

“Omesso versamento IVA e cause di non punibilità” di Anna Larussa – da “Altalex - Il QG”, 24.4.2024.

Sentenza di riferimento: Cass. pen., Sez. III, 11.4.2024, n. 14956.

Nella sentenza in esame la Suprema Corte affronta la causa di non punibilità dei reati tributari di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, co. 1 D.lgs. n. 74/2000 - espressamente qualificata come “speciale” – introdotta dall’art. 23 D.l. n. 34/2023, conv. con la L. n. 56/2023; la stessa consegue al pagamento del debito tributario, come del resto quella prevista dall’art. 13 D.Lgs. n. 74/2000, cui si affianca. La Cassazione ha osservato che il mancato versamento delle somme di denaro dovute a titolo di Iva non aveva generato, nel caso de quo, alcun contenzioso davanti al giudice tributario e, pertanto, ha escluso l’applicabilità di tale causa di non punibilità.

 

DIRITTO CIVILE

DIRITTO ALL’OBLIO

“Diritto all’oblio e diritto di cronaca: il bilanciamento del Garante” di Marco Martorana, da “Altalex - Il QG”, 3.5.2024.

Con il provvedimento n. 617 del 21 dicembre 2023, il Garante della privacy è tornato sul tema del bilanciamento tra il diritto all’oblio ex art. 17 del GDPR e il diritto di cronaca giornalistica. Nel caso de quo l’interessata rilevava la reperibilità, in rete, di articoli riguardanti fatti di cronaca giudiziaria risalenti che l’avevano riguardata e lamentava il grave nocumento che ciò comportava per la propria vita relazionale e lavorativa. Il Garante ha stabilito che “il trattamento dei dati personali dell’interessata risulta essere stato effettuato, all’epoca della pubblicazione originaria della notizia, nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica in quanto rispondente all’interesse del pubblico a conoscere le vicende riportate all’interno del relativo articolo e che, per tale motivo, non può essere ritenuto illecito”.