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NEWSLETTER CARACCIOLI AVVOCATI GENNAIO – FEBBRAIO 2025
APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:
DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO
REATI TRIBUTARI
CASISTICA
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 2 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. V, 11.12.2024, n. 45575.
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, il delitto è configurabile anche quando la falsa documentazione sia stata creata dall'utilizzatore stesso, facendola apparire come proveniente da terzi, integrando sia il reato di emissione di false fatture che quello di frode fiscale.
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI EX ART. 3 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 10.1.2025, n. 1028.
In tema di reati tributari, il consulente fiscale del contribuente risponde a titolo di concorso nel delitto de quo commesso dal cliente nel caso in cui la frazione di condotta da lui realizzata, che può consistere nel fornire consigli sui mezzi giuridici idonei a perseguire il risultato o nel compiere attività dirette a garantire l'impunità o a favorire o rafforzare l'altrui proposito criminoso, sia stata posta in essere nella piena consapevolezza, ragionevolmente ritenuta sussistente nel caso di specie, di contribuire materialmente al complessivo perfezionamento del reato e al perseguimento del fine specifico di evasione.
DICHIARAZIONE INFEDELE EX ART. 4 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 13.1.2025, n. 1226.
il carattere residuale del reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, esclude il concorso, con il delitto di frode fiscale previsto dall'art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000, quando la condotta materiale abbia ad oggetto la medesima dichiarazione, mentre non opera nel caso in cui siano contestate condotte diverse, una per le omissioni di elementi attivi del reddito e l'altra per elementi passivi inesistenti.
Cass. pen., Sez. III, 21.1.2025, n. 2383.
Nei reati tributari, i costi non contabilizzati devono essere presi in considerazione solo in presenza di allegazioni fattuali che rendano certa o probabile la loro esistenza. Il giudice penale deve accertare tali costi se vi sono elementi certi e precisi anche se non sono indicati nelle scritture contabili.
OMESSA DICHIARAZIONE EX ART. 5 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 8.1.2025, n. 526.
Il reato de quo richiede la prova del dolo specifico di evasione, inteso come la volontà deliberata ed esclusiva di sottrarsi al pagamento delle imposte, che non può essere confuso con la mera consapevolezza dell'omissione e dell'entità dell’imposta evasa.
Cass. pen., Sez. III, 14.1.2025, n. 1528.
La prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione, può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, ammontare che, peraltro, può costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche soltanto nella forma del c d. dolo eventuale.
Cass. pen., Sez. III, 29.1.2025, n. 3733.
In materia di reati tributari, il momento consumativo del delitto di omessa dichiarazione va fissato alla scadenza del termine di novanta giorni concesso al contribuente per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario. In presenza di periodi di sospensione della prescrizione, il termine prescrizionale complessivo deve essere calcolato aggiungendo tali periodi alla scadenza decennale prevista dalla legge.
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EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 8 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 30.12.2024, n. 47540.
in tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, il luogo in cui il reato è stato consumato, previsto come criterio determinativo della competenza dall'art. 8, co. 1 c.p.p. e dalla cui inapplicabilità discende la competenza del giudice del luogo di accertamento del reato ex art. 18, co. 1, D.Lgs. n. 74/2000 - deve essere individuato in base ad elementi oggettivi ed idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti, e non coincide necessariamente con la sede dell'ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali.
Cass. pen., Sez. III, 31.12.2024, n. 47625.
Qualora manchino elementi per determinare esattamente quale sia stato il "prezzo" del reato di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, riconducibile al compenso che l'emittente ha pattuito per tale sua condotta fraudolenta, è legittimo ritenere che esso possa essere costituito, sino al limite della manifesta sproporzione fra questa ed il valore delle fatture emesse, da qualsiasi utilità economica derivante, immediatamente o indirettamente, dalla commissione del reato.
OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI EX ART. 10 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 5.12.2024, n. 44510.
In tema di reati tributari, integra l’occultamento dei documenti contabili la condotta dell’amministratore che determini il loro mancato, prolungato rinvenimento nei luoghi riferibili alla società e accessibili agli organi verificatori, nella consapevolezza dell’accertamento in corso e della strumentalità della documentazione alla ricostruzione della contabilità della società. La successiva rivelazione, da parte dell’amministratore, del luogo di custodia della documentazione in sede di interrogatorio conseguente alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. non esclude l’avvenuta consumazione del reato, in quanto l’occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento.
Cass. pen., Sez. III, 29.1.2025, n. 3729.
Il reato de quo si configura quando il soggetto attivo, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, impedendo così la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. La fattispecie delittuosa presuppone la preesistenza della documentazione contabile.
OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE EX ART. 10-BIS D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 10.1.2025, n. 1043.
La procedura di concordato preventivo scrimina il reato cui all'art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000 solo se la relativa omologazione interviene prima della data di scadenza del versamento ovvero se, per gli obblighi scaduti tra la presentazione dell'istanza di ammissione al concordato e l'omologazione, sia intervenuto un provvedimento del Tribunale che abbia vietato il pagamento dei suddetti debiti.
Il reato di omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti d'imposta ha carattere istantaneo, perfezionandosi alla scadenza del termine di legge, con la conseguenza che l'ammissione al concordato preventivo della società in epoca successiva a tale termine non elide la responsabilità del rappresentante legale dell'ente
Cass. pen., Sez. III, 8.1.2025, n. 530.
In tema di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000, la configurabilità del delitto richiede la prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti, non essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie penale, l'inoltro telematico delle certificazioni stesse all'Agenzia delle entrate da parte del sostituto. Pertanto, la mancata dimostrazione del rilascio delle certificazioni comporta la derubricazione del mancato versamento a mero illecito amministrativo.
OMESSO VERSAMENTO IVA EX ART. 10-TER D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 5.12.2024, n. 44519.
L’accordo di ristrutturazione del debito, incidendo direttamente sul quantum della somma di denaro dovuta all’Amministrazione finanziaria per l’IVA non versata, che costituisce il profitto del reato di omesso versamento IVA, esplica necessariamente i propri effetti anche sulla confisca per equivalente del profitto di tale reato, nel senso di determinare una necessaria rivisitazione dell’ammontare del quantum del profitto del reato e, con esso, della somma da assoggettare a confisca, quando la misura di quella originariamente disposta risulti eccedente rispetto all’attuale debito tributario da estinguere (che costituisce il profitto del reato).
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INDEBITA COMPENSAZIONE EX ART. 10-QUATER D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 30.12.2024, n. 47581.
In tema di reati tributari, la soglia di rilevanza penale di cui all'art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000 pari a cinquantamila Euro annui, va riferita all'ammontare dei crediti non spettanti utilizzati per le compensazioni indebite, e non alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non versate, con la conseguenza che, per accertare il superamento della soglia, occorre procedere alla somma aritmetica degli importi dei crediti inesistenti o non spettanti portati in compensazione.
SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE EX ART. 11 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 9.1.2025, n. 834.
In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, costituiscono atti fraudolenti, integranti il fumus del delitto di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 74/2000, anche le operazioni di cessione di rami di azienda, apparentemente lecite, quando siano connotate da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero e rendere più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva.
CAUSE DI NON PUNIBILITÀ. PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO EX ART. 13 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 10.1.2025, n. 1043.
L'omologazione del concordato preventivo seguita dall'integrale pagamento dell'importo stabilito nel concordato, ma prima dell'apertura del dibattimento, può integrare la causa di non punibilità per i reati tributari ai sensi dell'art. 13, co. 1, D.Lgs. n. 74/2000.
CIRCOSTANZE DEL REATO EX ART. 13-BIS D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 13.1.2025, n. 1220.
In materia di reati tributari, l'aggravante di cui all'art. 13-bis, co. 3, D.Lgs. n. 74/2000, si configura quando il reato è commesso da un professionista, quale il consulente fiscale, che elabora o commercializza modelli di evasione fiscale in modo seriale e ripetitivo, sfruttando le sue competenze professionali. Tale circostanza può essere imputata anche in concorso con i legali rappresentanti delle società coinvolte nel sistema fraudolento, quando vi è una specifica conoscenza dei sistemi di controllo delle autorità tributarie.
Cass. pen., Sez. III, 23.1.2025, n. 2788.
La condotta susseguente al reato, come l'adempimento del debito tributario, non può, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che non lo era al momento del fatto. Tale condotta deve essere valutata nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata secondo i parametri di cui all'art. 133 c.p.
BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE EX ART. 322 CCII
Cass. pen., Sez. II, 2.1.2025, n. 47.
È configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e quello di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte così come sussiste concorso tra il reato di bancarotta per distrazione e quello di autoriciclaggio nel caso in cui alla condotta distrattiva di somme di denaro faccia seguito un'autonoma attività dissimulatoria di reimpiego in attività economiche e finanziarie di tali somme, in quanto si verifica in tale ipotesi la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori, sia la lesione autonoma e successiva dell'ordine giuridico economico, mediante l'inquinamento delle attività legali.
Cass. Pen., Sez. V, 16.1.2025, n. 1923.
In materia di bancarotta, la restituzione ai soci di somme di denaro che erano state da loro versate quando la società si trovava in un periodo di grave squilibrio finanziario, tale da fare ragionevolmente assumere a tale immissione di denaro la sostanziale natura di conferimento, assume natura distrattiva. In assenza di tale requisito, il finanziamento del socio avente carattere acclarato e comunque non contestato di mutuo ex art. 1813 c.c., dà luogo al diritto alla restituzione nei termini convenuti, e il rimborso avvenuto prima della liquidazione e in violazione della par condicio creditorum può configurare bancarotta preferenziale.
DIRITTO E PROCESSO PENALE
TRUFFA AGGRAVATA E SUPERBONUS 110%
Cass. pen., Sez. II, 13.12.2024, n. 45868.
Ai fini della consumazione del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, realizzato mediante la cessione di fittizi crediti d'imposta previsti in riferimento alle detrazioni fiscali del cosiddetto "superbonus 110%", non rileva la circostanza che i crediti fittizi non siano utilizzati in compensazione, in ciò individuando un orientamento contrastante con quello secondo cui, invece, poiché la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo, nell'ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato.
PROCEDURA PENALE
Cass. pen., Sez. V, 19.12.2024, n. 46825.
In occasione del mancato esame dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore corredata da idonea certificazione medica attestante l'impedimento assoluto, si configura una nullità assoluta del giudizio di appello, con conseguente difetto di assistenza all'imputato e invalidità di tutti gli atti successivi, inclusa la sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179, co. 1, c.p.p.
SEQUESTRO PROBATORIO
Cass. pen., Sez. III, 15.1.2025, n. 1760.
In materia di sequestro probatorio, le criptovalute, quali i bitcoin, non possono essere considerate alla stregua di moneta avente corso legale nello Stato italiano ai fini del sequestro per equivalente, in quanto non emesse da una banca centrale o da un'autorità pubblica, prive di potere liberatorio nei pagamenti e soggette a continua fluttuazione di valore di mercato.
DIRITTO CIVILE TRIBUTARIO E SOCIETARIO
DIRITTO TRIBUTARIO
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Cass. civ., Sez. V, 20.12.2024, n. 33570, Ord.
La sentenza che dichiara nullo un avviso di accertamento indirizzato al liquidatore di una società estinta per difetto di soggettività passiva, senza considerare l'applicabilità dell'art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, viola i principi di legittimazione processuale e responsabilità del liquidatore per i debiti tributari societari rimasti insoluti.
AVVISO DI ACCERTAMENTO E SOCIETÀ GIÀ ESTINTA
Cass. civ., Sez. V, 27.12.2024, n. 34549.
Il D.Lgs. n. 175/2014, all’art. 28, co. 4, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell'Amministrazione Finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi e contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c., co. 2, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo, cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente.
Cass. civ., Sez. V, 8.1.2025, n. 300, Ord.
In tema di contenzioso tributario, qualora l'atto di appello sia stato notificato a mezzo del servizio postale – vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte, ai sensi dell'art. 16, co. 3, D.Lgs. n. 546/1992 – e l'appellato non si sia costituito, l'appellante ha l'onere di produrre in giudizio, prima della discussione e a pena di inammissibilità del gravame, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica, o, in alternativa, di chiedere di essere rimesso in termini (ex art. 184-bis, ora 153, co. 2, c.p.c.) al fine di poter produrre il suddetto avviso, dimostrando di essersi tempestivamente attivato per acquisirne un duplicato dall'amministrazione postale.
Cass. civ., Sez. V, 8.1.2025, n. 307, Ord.
In tema di ripresa a tassazione, ai fini dell'IRPEF, di redditi costituiti da proventi di attività illecita, per l'individuazione del periodo d'imposta al quale imputare tali redditi deve farsi riferimento al momento in cui viene acquisita la disponibilità dei detti proventi, coincidente con la realizzazione del presupposto impositivo fissato dall'art. 1 D.P.R. n. 917/1986.
Cass. civ., Sez. V, 15.1.2025, n. 939.
L'art. 37, co. 3, D.P.R. n. 600/1973, è applicabile tanto ai casi di interposizione fittizia quanto a quelli di interposizione reale. La norma tende a evitare che il contribuente si sottragga al prelievo tributario tramite interposizioni negoziali, attribuendo a terzi il possesso formale del reddito.
GIUDICATO PENALE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
Cass. civ., Sez. V, 16.1.2025, n. 1021.
in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, co. 3, D.P.R. n. 600/1973 e 57, co. 3, D.P.R. n. 633/1972, nei testi applicabili ratione temporis, presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247/2011, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario.
ACCERTAMENTO INDUTTIVO
Cass. civ., Sez. V, 27.1.2025, n. 1861, Ord.
In tema di imposte sui redditi d'impresa, anche le imprese minori soggette a regime di contabilità semplificata, ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 600/1973, devono indicare nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, distinguendo i beni per categorie omogenee e secondo quantità e valore. La mancata presentazione di tali dettagli giustifica l'accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
DIRITTO SOCIETARIO
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Cass. civ., Sez. I, 27.11.2024, n. 30529, Ord.
In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ove la relativa proposta sia dichiarata inammissibile, il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunque non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre sono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l'omologazione della proposta o il suo diniego, atteso che essi integrano una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio delle parti e divengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato allo stato degli atti.
CRISI D’IMPRESA
Cass. civ., Sez. I, 9.1.2025, n. 437, Ord.
In caso di fallimento, il curatore può manifestare la volontà di subentrare in un contratto di somministrazione anche attraverso comportamenti concludenti, senza necessità di manifestazioni esplicite. Tuttavia, la volontà del curatore di sciogliersi dal contratto deve essere considerata prevalente se espressa chiaramente, soprattutto quando si tratta di contratti la cui esecuzione non può essere interrotta senza compromettere valori aziendali.
Cass. civ., Sez. I, 24.1.2025, n. 1730, Ord.
La Corte di Cassazione ribadisce che la prededucibilità è esclusa in difetto dell'apertura effettiva della procedura concordataria, non essendo sufficiente la sola domanda di concordato con riserva senza il successivo deposito della proposta e del piano. Questo principio sottolinea la necessità di una continuità organizzativa ("consecutio") per il riconoscimento dei crediti prededucibili.
DIRITTO CIVILE
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Corte di Giustizia UE, 28.11.2024, C-80/23, Registrazione di dati biometrici e genetici da parte della polizia II.
L’art. 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in combinato disposto con l’art. 4, par. 1, lett. da a) a c), nonché con l’art. 8, par. 1 e 2, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: qualora una normativa nazionale preveda la raccolta sistematica dei dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio ai fini della loro registrazione, senza prevedere l’obbligo, per l’autorità competente, ai sensi dell’art. 3, punto 7, di detta direttiva, di verificare e dimostrare il carattere strettamente necessario di tale raccolta, conformemente all’art. 10 della medesima direttiva, il rispetto di un tale obbligo non può essere assicurato dall’organo giurisdizionale adito da detta autorità competente ai fini dell’esecuzione coattiva di tale raccolta, in quanto è a detta autorità competente che spetta effettuare la valutazione richiesta in forza di tale art. 10.
NORMATIVA:
“Responsabilità dei Sindaci: in dirittura di arrivo la nuova norma” da “Fisco e Tasse”, 30.1.2025.
Lo scorso 29 gennaio la Commissione Giustizia del Senato ha concluso la discussione sul testo relativo alla proposta di modifica dell’art. 2407 c.c. sul nuovo sistema di responsabilità dei sindaci. In attesa del voto dell’Aula, il testo così approvato sarà il seguente:
“I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso. All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.
L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno”.
RASSEGNA DOTTRINALE:
DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
“Causa di non punibilità: applicazione per i reati di omesso versamento delle ritenute d’acconto e dell’IVA” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 1/2025, pag. 70 ss.
Sentenza di riferimento: Cass. pen., Sez. III, 11.11.2024, n. 41238.
La sentenza de quo rappresenta la prima applicazione giurisprudenziale della causa di non punibilità per fatto dipendente da cause non imputabili all’autore di cui al comma 3-bis dell’art. 13 D.Lgs. n. 74/2000, recentemente introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024. Relativamente al delitto di mancato versamento degli acconti IVA, integra tale causa di non punibilità l’ipotesi di mancato incasso dell’IVA risultante dalle fatture dell’anno di imposta in contestazione, per via dell’inadempimento di un consistente numero di committenti.
“La effettiva cessione o affitto di azienda può integrare il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 2/2025, pag. 152 ss.
Sentenza di riferimento: Cass. pen., Sez. III, 14.11.2024, n. 40308.
Nel caso de quo la Suprema Corte ha ritenuto che la cessione parziale di un contratto d’affitto d’azienda fosse caratterizzata da uno schema fraudolento finalizzato a pregiudicare la garanzia patrimoniale per l’Erario. Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, infatti, può sussistere anche nelle ipotesi di simulazione negoziale – come, ad esempio, quella di cessione fittizia di un ramo d’azienda – sempre che si sia in presenza di una condotta fraudolenta ovvero di atti connotati da elementi di inganno o artificio, ovverosia da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione ed in quanto tali idonei a mettere a repentaglio o comunque ostacolare l’azione di recupero del bene da parte dell’Erario.
DATA PROTECTION
“Dati personali, trattamento senza consenso: sì per ragioni commerciali” di Marco Martorana – da “Il QG – Altalex”, 28.01.2025
Sentenza di riferimento: Corte di Giustizia UE, 4.10.2024, C-621/22.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che l’art. 6, par. 1, co. 1, lett. F) del Regolamento generale sulla protezione dei dati deve essere interpretato nel senso che un trattamento di dati personali consistente nella comunicazione a titolo oneroso di dati personali dei membri di una federazione sportiva, al fine di soddisfare un interesse commerciale del titolare del trattamento può essere considerato necessario ai fini del legittimo interesse perseguito da tale titolare, ai sensi di detta disposizione, solo a condizione che tale trattamento sia strettamente necessario alla realizzazione del legittimo interesse in questione e che, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, non prevalgano su tale legittimo interesse gli interessi o le libertà e i diritti fondamentali dei suddetti membri. Sebbene detta disposizione non esiga che un interesse siffatto sia determinato dalla legge, continua la Corte, essa richiede che il legittimo interesse invocato sia lecito.