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NEWSLETTER GENNAIO – FEBBRAIO 2026

 

 

 

 

APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA

 

 

 

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

REATI TRIBUTARI

CASISTICA

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 2 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 3.10.2025, n. 32586.

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 74/2000 si configura come reato di pericolo e di mera condotta, perfezionato con la presentazione della dichiarazione agli uffici finanziari, prescindendo dal verificarsi dell'evento di danno. La responsabilità penale ricade su chi sottoscrive la dichiarazione, anche se non ha partecipato alla fase antecedente di acquisizione e registrazione delle fatture.

 

Cass. pen., Sez. III, 20.10.2025, n. 34191.

In tema di reati tributari, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto de quo, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l’evento tipico (la presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell’accettazione del rischio che l’azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l’evasione delle imposte dirette o dell’IVA.

 

OMESSA DICHIARAZIONE EX ART. 5 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 3.10.2025, n. 32593.

Il metodo induttivo di accertamento del reddito è legittimo sia nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi che nella tenuta irregolare delle scritture contabili imposte dalla legge. L'accertamento induttivo può essere utilizzato anche nel caso di dichiarazione infedele, concretamente contestato.

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EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 8 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 20.10.2025, n. 34202.

Per il reato de quo deve farsi riferimento, ai fini della confisca, non tanto al profitto quanto al prezzo del reato, venendo in considerazione per l'emittente solamente il compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto, essendo prezzo del reato ciò che è dato o promesso per commetterlo. In termini generali, sulle nozioni di prodotto, profitto e prezzo del reato, si sono pronunciate le Sez. U, 3.7.1996, n. 9149, secondo cui, sempre in tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato.

 

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI ART. 10 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 20.10.2025, n. 34193.

Le ulteriori condotte, consistite nella tenuta della contabilità in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari e nella omessa consegna al curatore fallimentare del libro inventari, del libro delle assemblee, dei registri iva e della contabilità obbligatoria per gli esercizi di riferimento, non consentono, di per sé, di configurare il reato contestato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 74/2000, che richiede per la sua configurabilità il compimento di atti di disposizione patrimoniale da parte del debitore d'imposta finalizzati alla sottrazione al pagamento delle imposte, o comunque a pregiudicarla, mentre il solo occultamento della documentazione contabile e fiscale, in guisa tale da non consentire la ricostruzione dei ricavi della debitrice fiscale, integra il diverso reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all'art. 10 del medesimo D.Lgs. n. 74 del 2000, ma non consente, di per sé, di ritenere integrato il diverso reato di cui all'art. 11, che richiede comunque il compimento di un atto di disposizione patrimoniale connotato da fraudolenza e dalla finalità di sottrare il bene che ne costituisce l'oggetto al soddisfacimento delle ragioni creditorie erariali.

 

Cass. pen., Sez. III, 20.10.2025, n. 34229.

Venendo dunque in rilievo, con il delitto de quo, un reato permanente, esso si consuma con la conclusione dell'accertamento, come affermato dalla Suprema Corte, secondo cui l'art. 10D.Lgs. n. 74/2000, nella parte in cui sanziona l'occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell'inizio di detto accertamento.

 

OMESSO VERSAMENTO DI IVA EX ART. 10-TER D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 15.10.2025, n. 33794.

Il delitto de quo è punibile a titolo di dolo generico, per cui è sufficiente la consapevolezza, in capo all'agente, di non versare all'Erario le ritenute effettuate, senza che possano essere invocate crisi di liquidità dell'impresa non adeguatamente fronteggiate.

 

Cass. pen., Sez. III, 17.10.2025, n. 34059.

L'amministratore di una società risponde del reato tributario contestatogli (nel caso in esame, quello di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalla relativa dichiarazione sottoscritta dallo stesso ricorrente) quale diretto destinatario degli obblighi di legge, finanche se sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale, per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino

 

Cass. pen., Sez. III, 20.10.2025, n. 34228.

Sotto il profilo psicologico, secondo la giurisprudenza, nel reato de quo, ai fini dell'esclusione della colpevolezza, è irrilevante il mancato incasso dei crediti per inadempimento contrattuale e la conseguente crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, atteso che l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi.

 

INDEBITA COMPENSAZIONE EX ART. 10-QUATER D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 17.10.2025, n. 34063.

L'affidamento a un professionista dell'incarico di provvedere agli adempimenti fiscali non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per l'omissione degli stessi, in quanto la norma tributaria considera come personale e indelegabile il relativo dovere. Trattasi, infatti, di principio generale che, per identità di ratio, trova applicazione anche con riferimento al reato di cui all'art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000, qualora il l'agente si sia avvalso di consulenza fiscale in ordine alla spettanza e compensabilità del credito opposto, concretizzandosi il reato nell'omesso versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.

 

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE EX ART. 11 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 20.10.2025, n. 34190.

In tema di reati tributari, può essere disposta la confisca diretta del profitto del reato anche se il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è estinto per intervenuta prescrizione, purché vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e l'accertamento relativo alla sussistenza del reato e alla penale responsabilità dell'imputato rimanga inalterato nei successivi gradi di giudizio (art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000, art. 322-ter c.p.).

 

Cass. pen., Sez. III, 22.10.2025, n. 34492.

In tema di reati tributari, l'attività fraudolenta, che integra il reato de quo, può essere realizzata anche mediante il trasferimento all'estero di somme di denaro, anche se in quantità inferiore alla soglia da dichiarare in occasione dell'espatrio, in quanto la possibilità legale di esportare valuta entro certi limiti non esclude che detto trasferimento possa avvenire per sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dell'Erario.

 

 

REATI TRIBUTARI

Cass. pen., Sez. III, 15.9.2025, n. 30768.

In tema di reati tributari, il giudice, per determinare l’ammontare dell’imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l’imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell’accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza.

 

Cass. pen., Sez. III, 10.10.2025, n. 33528.

In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche per equivalente, del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase.

 

Cass. pen., Sez. III, 13.10.2025, n. 33644.

L'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante.

 

 

REATI SOCIETARI

BANCAROTTA FRAUDOLENTA EX ART. 322 CCII

Cass. pen., Sez. V, 22.9.2025, n. 31694.

In tema di bancarotta fraudolenta, la simulazione assoluta del contratto di vendita di beni immobili della società fallita integra la fattispecie di dissimulazione prevista dall'art. 216, co. 1, n. 1, L. fall., e si concretizza nell'occultamento dei beni stessi, volendo far risultare che essi non fanno più parte del patrimonio sociale, nonostante siano rimasti nel possesso della società.

 

Cass. pen., Sez. V, 29.10.2025, n. 35403.

Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare costituisce un reato di pericolo concreto. L'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie fino al tempo precedente all'apertura della procedura fallimentare. La valutazione dell'offensività della condotta deve essere effettuata ex ante, tenendo conto del tempo in cui essa avviene e della concreta idoneità a porre in pericolo la garanzia per i creditori della massa fallimentare.

 

 

DIRITTO E PROCESSO PENALE

GIUDIZIO ABBREVIATO        

Cass. pen., Sez. III, 26.9.2025, n. 32019.

Nel giudizio abbreviato, la deduzione di inutilizzabilità delle prove raccolte in fase di indagine è limitata. Non sono rilevabili nel rito abbreviato le inutilizzabilità derivanti da violazioni delle regole sul procedimento acquisitivo delle prove, salvo il caso in cui esse derivino dalla violazione di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali. Pertanto, le dichiarazioni rese da persone escusse come informate sui fatti, quando avrebbero dovuto essere sentite in qualità di indagate, rimangono utilizzabili nel giudizio abbreviato, poiché la violazione attiene alle modalità di acquisizione della prova e non esprime un principio costituzionale o sovranazionale.

 

Cass. pen., Sez. II, 8.10.2025, n. 33207.

In tema di inutilizzabilità delle dichiarazioni, la Suprema Corte ha ribadito che le dichiarazioni autoindizianti rese da un testimone semplice comportano l'interruzione del verbale e la somministrazione degli avvisi al dichiarante. Se non si avvale del diritto al silenzio, le dichiarazioni successive devono essere valutate nel rispetto delle regole codicistiche. In caso contrario, le dichiarazioni rese successivamente all'emersione degli indizi sono inutilizzabili erga omnes.

 

INAMMISSIBILITà DEL RICORSO

Cass. pen., Sez. V, 24.9.2025, n. 31856.

La declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di cui all'art. 344-bis c.p.p. presuppone la validità dell'atto di impugnazione. La proposizione di un ricorso inammissibile, quindi, preclude la costituzione di un valido rapporto processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale, impedendo la pronuncia della declaratoria di improcedibilità.

 

DIRITTO CIVILE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

DIRITTO TRIBUTARIO

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Cass. civ., Sez. V, 1.10.2025, n. 26467, Ord.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario. Ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, la sentenza penale può essere presa in considerazione solo come possibile fonte di prova dal giudice tributario. Quest'ultimo, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata a operare. Il giudice tributario deve operare un'autonoma e completa valutazione degli elementi probatori anche quando la sentenza penale di assoluzione non è passata in giudicato.

 

Cass. civ., Sez. V, 2.10.2025, n. 26544, Ord.

Nel processo tributario è inammissibile la deduzione di nuovi motivi di illegittimità dell'avviso di accertamento nella memoria di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 546/1992, in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo. La formulazione dei motivi soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, co. 2, del citato decreto.

 

Cass. civ., Sez. V, 2.10.2025, n. 26548, Ord.

In tema di notificazione della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, co. 1, D.P.R. n. 602/1973, è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica per attestare il perfezionamento della notificazione, senza necessità di produrre in giudizio l'originale o la copia autentica della cartella stessa.

 

Cass. civ., Sez. V, 9.10.2025, n. 27118, Ord.

In tema di accertamento analitico-induttivo, questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che l'incompletezza, falsità o inesattezza dei dati contenuti nelle scritture contabili, che giustifica il ricorso a tale metodica accertativa, consente all'Ufficio di completare le lacune riscontrate utilizzando, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. Tali ultime, peraltro, non devono essere necessariamente più d'una; il convincimento del giudice si può fondare anche su un elemento unico, preciso e grave, con la conseguenza che l'onere della prova viene a spostarsi sul contribuente.

 

Cass. civ., Sez. V, 21.10.2025, n. 27951, Ord.

Il regime di pregiudizialità nei giudizi tra l'accertamento del reddito percepito dalla società ed il reddito di partecipazione attribuito al socio di società di capitali avente ristretta base partecipativa viene meno nel caso in cui l'accertamento nei confronti della società divenga definitivo, non perché giudizialmente ritenuto fondato nel merito, bensì a causa dell'omessa impugnazione dell'atto impositivo o di vizi procedurali dell'impugnativa proposta dalla società; in tali casi il socio può contestare, con riferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito, non solo la mancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società.

 

Cass. civ., Sez. V, 31.10.2025, n. 28785, Ord.

In tema di credito di imposta, il relativo disconoscimento può avvenire da parte dell'Amministrazione finanziaria altresì tramite procedura automatizzata di cui all'art. 36-bis D.P.R. n. 60/1973, ove un tanto emerga dal semplice esame cartolare dei documenti offerti dalla parte contribuente in sede di esposizione dei redditi.

 

 

DIRITTO SOCIETARIO

SOCIETÀ DI CAPITALI

Cass. civ., Sez. I, 31.8.2025, n. 24248.

Il termine di un anno dalla cessazione dell’attività, previsto dall’art. 10 L. fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e non può trovare, quindi, applicazione per quegli imprenditori che, come la società di fatto, non siano stati iscritti nel menzionato registro, in quanto, da un lato, si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all’adempimento formale dell’iscrizione e in quanto, dall’altro, i creditori ed il pubblico ministero, ai sensi dell’art. 10, co. 2, L. fall., possono dare la prova della data di effettiva cessazione dell’attività d’impresa soltanto nei confronti di soggetti cancellati dal registro, d’ufficio o su richiesta, e, quindi, comunque in precedenza necessariamente iscritti.

 

CRISI D’IMPRESA

Cass. civ., Sez. I, 3.10.2025, n. 26630, Ord.

Il creditore ammesso allo stato passivo non è, in quanto tale, legittimato ad intervenire nel giudizio di opposizione allo stato passivo proposto da altri, salvo che dimostri la titolarità di un interesse giuridico qualificato "aggiuntivo", che deve essere personale, concreto ed attuale. Tale interesse deve essere rappresentato e precisato avuto riguardo alle concrete prospettive di soddisfazione del proprio credito e al reale e immediato pregiudizio che l'eventuale accoglimento dell'opposizione può determinare sulla sua sfera giuridica.

 

Cass. civ., Sez. I, 2.11.2025, n. 28918.

In materia di vendita forzata nell'ambito delle procedure concorsuali, la stipula da parte del curatore fallimentare di un contratto di locazione non determina automaticamente la spettanza al conduttore del diritto di prelazione legale di cui all'art. 38 L. n. 392/1978. La prelazione legale è compatibile con le finalità liquidatorie della procedura fallimentare solo se espressamente prevista attraverso una clausola convenzionale, autorizzata dagli organi della procedura.

 

 

RASSEGNA DOTTRINALE:  

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

“In caso di società fittizia il sequestro può essere impugnato da indagati diversi dal legale rappresentante” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 40/2025, pag. 3577 ss.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. III, 8.7.2025, n. 30437.

La Suprema Corte ha stabilito che il provvedimento di sequestro emesso nei confronti di una società coinvolta in illeciti fiscali può essere impugnato dal solo rappresentante dell’ente; nel caso in cui una società sia utilizzata come mero schermo fittizio dai soggetti indagati, i beni della stessa, ritenuti nella effettiva disponibilità degli indagati, possono essere oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, con legittimazione degli stessi indagati a impugnare il provvedimento di sequestro.

 

“In presenza di un accordo di adesione sequestro preventivo ridotto sulla base dei ratei versati” con commento di Gianfranco Antico – da “Il fisco”, n. 41/2025, pag. 3655 ss.

Sentenza di riferimento: Cass. pen., Sez. III pen., 29.7.2025, n. 27741.

E’ ormai consolidato che, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – qualora sia stato perfezionato un accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria – non possa essere mantenuto sull’intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell’imposta evasa, ma debba essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l’ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall’azione delittuosa.