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NEWSLETTER FEBBRAIO - MARZO 2026

 

 

 

NEWSLETTER CARACCIOLI AVVOCATI FEBBRAIO - MARZO 2026

 

 

APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA

 

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

REATI TRIBUTARI

CASISTICA

 

OMESSA DICHIARAZIONE EX ART. 5 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 19.12.2025, n. 40797.

In tema di reati tributari, il termine di prescrizione del reato de quo, decorre non dal giorno in cui l'accertamento del debito di imposta diviene definitivo, ma dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale, ossia alla scadenza del termine dilatorio di novanta giorni concesso al contribuente, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del medesimo decreto, per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario.

 

Cass. pen., Sez. III, 7.01.2026, n. 284.

Con riguardo alla questione dell'elemento soggettivo, va ricordato che, in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. n. 74/2000, può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, ammontare che, peraltro, può costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche soltanto nella forma del c.d. dolo eventuale - Il fine di evasione, richiesto dalla fattispecie incriminatrice, non ricomprende anche la consapevolezza del superamento della soglia di punibilità; tale ultimo elemento, infatti, al pari degli altri elementi costituitivi del reato, deve essere oggetto di semplice previsione e volizione da parte dell'agente e, quindi, rientra nel dolo generico che deve sorreggere la condotta tipica, sia nella forma del dolo diretto che in quella del dolo eventuale.

Cass. pen., Sez. III, 27.1.2026, n. 3250.

Ai fini della configurabilità del delitto de quo, è rimesso al giudice penale il compito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio detraibili, mediante una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario.

 

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI EX ART. 10 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 16.2.2026, n. 6129.

In tema di reati tributari, l'art. 10 D.Lgs. n. 74/2000, nella parte in cui sanziona l'occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell'inizio di detto accertamento.

 

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTE E CERTIFICATE EX ART. 10-BIS D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 29.12.2025, n. 41557.

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aIAi fini della configurabilità del delitto de quo non è sufficiente il solo inoltro, in via telematica, all'Agenzia delle entrate della dichiarazione del sostituto d'imposta, posto che tale adempimento non si traduce nella materiale consegna ai sostituiti della certificazione, risulta a questa equipollente: il rilascio delle certificazioni ai sostituiti costituisce, dunque, l'elemento che attribuisce rilievo penale all'omesso versamento delle ritenute, per un complessivo importo quantomeno superiore alla soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice, diversamente residuando l'illecito amministrativo tributario sanzionato in via amministrativa.

 

OMESSO VERSAMENTO DI IVA EX ART. 10-TER D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 30.12.2025, n. 41667.

Sul presupposto che, a differenza di molti degli altri reati in tema tributario, la violazione dell'art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000 è reato per la cui integrazione non è necessario il dolo specifico di evasione ma basta il dolo generico, avente ad oggetto, appunto, la coscienza e volontà di omettere, entro il termine massimo stabilito dalla legge, il versamento delle imposte nella misura, superiore alla soglia di punibilità prevista dal legislatore, risultante dalla dichiarazione presentata dallo stesso contribuente, va data continuità al principio secondo il quale la crisi di liquidità non è fattore che, ove non ne sia comprovata dallo stesso contribuente la originaria estraneità alle sue scelte, neppure è idonea a costituire, pur nella versione vigente dell'art. 13 D.Lgs. n. 74/2000, causa di non punibilità.

 

Cass. pen., Sez. III, 19.1.2026, n. 1916.

Sotto il profilo psicologico, nel reato de quo ai fini dell'esclusione della colpevolezza, è irrilevante il mancato incasso dei crediti per inadempimento contrattuale e la conseguente crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, atteso che l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi.

 

Cass. pen., Sez. III, 25.2.2026, n. 7529.

L'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento dei propri clienti non esclude la sussistenza del dolo generico richiesto dall'art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000, atteso che l'obbligo del versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa.

 

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE EX ART. 11 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 7.1.2026, n. 279.

Costituisce reato la cessione fraudolenta di un ramo d'azienda al fine di eludere l'esecuzione esattoriale da parte dell'Erario, con idoneità a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, laddove l'atto di disposizione patrimoniale si caratterizzi da elementi di artificio, inganno o menzogna, e comporti una riduzione significativa delle garanzie per il soddisfacimento delle pretese finanziarie dell'Amministrazione.

 

 

CIRCOSTANZE DEL REATO EX ART. 13-BIS D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 17.12.2025, n. 40529.

In tema di reati tributari, l'attenuante di cui all'art. 13-bis, co. 1, D.Lgs. n. 74/2000, che consegue al pagamento dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, non è applicabile ai reati per cui non è necessaria l'esistenza di un debito tributario, come il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 del medesimo decreto legislativo.

 

 

REATI SOCIETARI

BANCAROTTA FRAUDOLENTA EX ART. 322 CCII

Cass. pen., Sez. V, 15.1.2026, n. 1749.

Il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva pre-fallimentare è integrato solo laddove la distrazione sia concretamente idonea a recare danno alle pretese dei creditori, mettendo in pericolo la garanzia patrimoniale dei crediti verso l'impresa. La giurisprudenza rifiuta interpretazioni del reato come ipotesi di pericolo presunto, basandosi sulla mera constatazione dell'atto distrattivo senza valutare la qualità del distacco patrimoniale rispetto al contesto imprenditoriale.

 

Cass. pen., Sez. V, 29.1.2026, n. 3660.

Le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento ai sensi dell'art. 223, co. 2, n. 2, Legge fall., devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. Le "operazioni dolose" possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa.

 

 

DIRITTO CIVILE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

DIRITTO TRIBUTARIO

SOSTITUTO D’IMPOSTA

Cass. civ., Sez. V, 1.1.2026, n. 23, Ord.

In materia di responsabilità solidale tra sostituto e sostituito, la responsabilità del sostituito ex art. 35 D.P.R. n. 602/1973 è condizionata al mancato versamento delle ritenute da parte del sostituto d'imposta. Pertanto, nel caso in cui il sostituto abbia effettuato le ritenute d'acconto ma non abbia versato le somme corrispondenti, il sostituito non è tenuto in solido al pagamento delle somme non versate.

 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Cass. civ., Sez. V, 9.2.2026, n. 2823, Ord.

La disciplina della notifica ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 è speciale rispetto a quella dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973 e prevede che la notifica possa avvenire mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una seconda raccomandata.

 

Cass. civ., Sez. V, 13.2.2026, n. 3224, Ord.

La preclusione probatoria ex art. 32, co. 4, D.P.R. n. 600/1973, relativa all'inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta dal contribuente, opera esclusivamente per i documenti univocamente favorevoli al contribuente, non includendo quelli misti o già nella disponibilità dell'Amministrazione.

 

DIRITTO SOCIETARIO

FALLIMENTO

Cass. civ., Sez. I, 9.1.2026, n. 482.

L'estensione del fallimento di un imprenditore individuale alla società di fatto e ai suoi soci presuppone, secondo l'art. 147, co. 5, L. fall., l'accertamento di una particolare relazione tra l'impresa commerciale esercitata dalla persona fisica dichiarata fallita e l'impresa condotta in società di fatto con altri soggetti. Tale estensione non richiede la perfetta identità tra le due imprese ma una linea di continuità tra l'attività commerciale accertata nella sentenza di fallimento dell'imprenditore individuale e l'attività accertata della società di fatto.

 

CONCORDATO PREVENTIVO

Cass. civ., Sez. I, 12.1.2026, n. 624.

In tema di concordato semplificato, l'utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto per l'omologazione del concordato, ancorché non misurabile in termini economici, non può essere costituita dalla semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, in quanto quest'ultima non integra alcun vantaggio per i creditori chirografari per i quali non è prevista alcuna forma di soddisfazione.

 

Cass. civ., Sez. I, 16.1.2026, n. 881, Ord.

In tema di concordato semplificato, né l'ausiliario nominato ai sensi dell'art. 25-sexies, co. 3, CCII, né il commissario liquidatore nominato ai sensi dell'art. 25-septies CCII rivestono il ruolo di contraddittori necessari nel giudizio di reclamo avverso il provvedimento di omologazione del concordato, non essendo portatori di specifici interessi da far valere in sede giurisdizionale, in nome proprio, in veste di sostituti processuali.

 

 

 

NOVITÀ: GIURISPRUDENZA EUROPEA

Corte giustizia Unione Europea, Sez. X, 11.12.2025, n. 796/23.

Per determinare chi debba essere considerato "soggetto passivo" ai fini dell'IVA per determinate operazioni imponibili, occorre accertare chi abbia esercitato in modo indipendente l'attività economica di cui trattasi. Infatti, il criterio dell'indipendenza riguarda la questione del collegamento dell'operazione in questione ad una determinata persona o entità, al contempo garantendo, inoltre, che l'acquirente possa esercitare il suo eventuale diritto a detrazione in modo giuridicamente sicuro.

 

 

 

 

RASSEGNA DOTTRINALE:  

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

“Sì alla particolare tenuità per il delitto di occultamento di documenti contabili” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 46/2025, pag. 4101 ss.

Sentenza di riferimento: Cass. pen., Sez. III, 17.10.2025, n. 34072.

Contrariamente all’orientamento prevalente, in una recente sentenza la Suprema Corte ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. anche al reato di occultamente o distruzione di documenti contabili. Secondo i giudici, la valutazione deve essere condotta con riferimento alla rilevanza dei dati economici occultati ai fini della determinazione dell’imposta dovuta mentre sono irrilevanti il numero di documenti occultati o la responsabilità del contribuente per altre violazioni fiscali non previste come reato.  

 

 

DIRITTO TRIBUTARIO

“Il contribuente deve essere informato sempre dell’esercizio del potere di autotutela sostitutiva” con commento di Gabriele Sassara – da “Il fisco”, n. 2/2026, pag. 169 ss.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. trib., 10.11.2025, n. 29604, Ord.

La Suprema Corte, esaminando i principi che regolano l’esercizio del potere di autotutela sostitutiva da parte dell’Amministrazione finanziaria, ha ribadito che l’avviso di accertamento, emesso in sede di autotutela in sostituzione di altro avviso precedentemente adottato, deve contenere l’esplicita menzione che con esso si annulla, per vizi formali o sostanziali, l’atto anteriore, e ciò per impedire che venga violato il diritto di difesa del contribuente, che deve conoscere con certezza quale atto può essere oggetto di ricorso, sia il divieto di doppia imposizione in dipendenza dello stesso presupposto.