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APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA
DEFINIZIONI EX ART. 1 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 9.2.2026, n. 5051.
L'art. 1 D.Lgs. n. 74/2000 non si riferisce solamente alle operazioni non realmente effettuate, con esclusione quindi di quelle aventi qualificazione giuridica diversa, e cioè solo "giuridicamente inesistenti": si deve invece parlare di operazione inesistente anche quando un'operazione giuridica vi sia, ma debba intendersi non coincidente, sul piano economico, da quella documentata, che è la sola presa in considerazione, agli effetti penali, dal D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8.
OMESSA DICHIARAZIONE EX ART. 5 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 3.2.2026, n. 4333.
Il legale rappresentante di un ente, anche se non ne ha l'effettiva gestione, è direttamente obbligato a presentare le dichiarazioni fiscali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La responsabilità omissiva del legale rappresentante deriva non dalla violazione di un dovere di controllo, ma dalla violazione di un obbligo gravante direttamente su di lui, configurando il reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74/2000.
EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 8 D.LGS. N. 74/2000
Cass. Pen., Sez. III, 18.3.2026, n. 10279.
Per il reato de quo deve farsi riferimento, ai fini della confisca, non tanto al profitto quanto al prezzo del reato, venendo in considerazione per l'emittente solamente il compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto, essendo prezzo del reato ciò che è dato o promesso per commetterlo. Va, pertanto, escluso che l'emittente le fatture afferenti a operazioni inesistenti, responsabile del reato di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74/2000, possa ritenersi beneficiario del profitto dell'evasione realizzata utilizzando dette fatture, non potendo neppure, come ricordato, concorrere in tale reato, cosicché risulta impropria l'applicazione della confisca per equivalente in misura corrispondente all'imposta evasa da parte del destinatario delle fatture senza altre indicazioni o specificazioni.
OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI EX ART. 10 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 26.3.2026, n. 11296.
In tema di reati tributari, non è affetto da nullità per genericità il capo di imputazione relativo al delitto di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 per il solo fatto di non indicare singolarmente le scritture contabili o i documenti asseritamente occultati o distrutti, essendo sufficiente ai fini della determinatezza il richiamo alla categoria normativa delle "scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione", cui rinviano le disposizioni fiscali sulla tenuta e conservazione della contabilità.
OMESSO VERSAMENTO DI IVA EX ART. 10-TER D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 18.3.2026, n. 10289.
Ai fini della integrazione del reato de quo, l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente, come indicata nel rigo VL38, e non quella effettiva desumibile dalle annotazioni contabili, potendo il giudice prescindere da tale importo solo se esso non sia giustificato dall'esame formale della stessa dichiarazione.
INDEBITA COMPENSAZIONE EX ART. 10-QUATER D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 11.3.2026, n. 9452.
Ove il debito tributario sia compensato con un credito d'imposta acquisito mediante cessione, è necessario che, prima della sua utilizzazione in compensazione e al momento dell'utilizzazione stessa, siano verificate le condizioni, oggettive e formali, che consentono tale utilizzo, sicché l'omessa verifica non esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato neanche nel caso in cui l'acquisizione del credito per cessione sia avvenuta da parte di soggetto diverso da colui che effettua la compensazione.
SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE EX ART. 11 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 12.2.2026, n. 5760.
Per la configurabilità del reato de quo, la costituzione di un fondo patrimoniale non esonera il giudice dalla necessità di motivare sull'idoneità concreta della segregazione patrimoniale a evitare
il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria, dovendosi provare che la creazione del patrimonio separato è finalizzata a rendere inefficace il recupero del credito erariale.
SEQUESTRO E CONFISCA EX ART. 12-BIS D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 11.2.2026, n. 5436.
In tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, l'onere motivazionale del giudice che dispone la confisca di valore, prevista dall'art. 12-bis, D.Lgs. 74/2000, di beni dell'imputato, attesa la natura obbligatoria di detto provvedimento, è limitato alla sussistenza dei presupposti legali della sua applicazione, consistenti nella impossibilità di disporre la confisca diretta del profitto o del prezzo del reato nel patrimonio della persona giuridica, nella disponibilità del bene oggetto di confisca per equivalente da parte dell'autore materiale del reato e nella corrispondenza del valore del bene al profitto o al prezzo del reato.
Cass. pen., Sez. III, 26.2.2026, n. 7647.
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in caso di reati tributari dichiarativi imputati a persone fisiche che operano nell'interesse di una persona giuridica, ai sensi dell'art. 12-bis D.Lgs. 74/2000, è legittima la misura patrimoniale anche quando il profitto derivato dall'illecito, consistente nel risparmio di spesa, è stato destinato esclusivamente a vantaggio della persona giuridica stessa, essendo tale sequestro finalizzato alla confisca per equivalente intrinsecamente punitivo, nonché volto a garantire l'adempimento degli obblighi solidaristici e del principio di equità fiscale.
IMPOSTA EVASA
Cass. pen., Sez. III, 2.3.2026, n. 8026.
In tema di reati tributari, al fine di determinare l'ammontare della imposta evasa, il giudice deve operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza. In altri termini, i costi indicati possono essere ritenuti credibili se è dimostrata la loro consistenza; tuttavia, se tale consistenza si basa su mere asserzioni congetturali, prive di collegamento a concreti elementi istruttori, è corretto ritenere che tali costi siano inesistenti.
BANCAROTTA FRAUDOLENTA EX ART. 322 CCII
Cass. pen., Sez. V, 20.2.2026, n. 7052.
In tema di reati fallimentari, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della
bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale.
REATO PRESUPPOSTO EX D.LGS. N. 231/2001
Cass. pen., Sez. VI, 5.1.2026, n. 143.
Il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti ex D.Lgs.
RIMBORSO CREDITO IVA
Cass. civ., Sez. V, 12.3.202, n. 5674, Ord.
In tema di rimborso del credito IVA, ai sensi dell'art. 38-bis, co. 1, D.P.R. n. 633/1972, ai fini della decorrenza degli interessi di mora non si computa il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'Amministrazione finanziaria e quella della loro consegna da parte del contribuente, quando sia superiore a quindici giorni, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la circostanza che la richiesta integrativa sia fatta nei novanta giorni dall'istanza di rimborso con la dichiarazione annuale o successivamente.
SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
Cass. civ., Sez. V, 12.3.2026, n. 5635, Ord.
In tema di sanzioni amministrative tributarie, il concorso di persone, di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 472/1997, è configurabile in capo al commercialista per violazioni tributarie relative alla società-cliente, con o senza personalità giuridica, allorquando, pur senza integrare la condotta tipica dell'illecito, compia azioni od omissioni che rendono possibile o agevolano la consumazione delle violazioni tributarie, il che si può ravvisare anche nel caso di attività di incaricato della trasmissione per via telematica delle dichiarazioni dei redditi della società, non redatte materialmente dallo stesso, implicando la posizione professionale di consulente tributario, anche in tale veste, qualora incaricato altresì della tenuta delle scritture contabili, l'obbligo di controllare il contenuto delle
dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge, dovendosi la diligenza nell'adempimento valutare con riguardo alla natura dell'attività esercitata ex art. 1176, co. 2, c.c.
ACCERTAMENTO IVA E IMPOSTE SUI REDDITI
Cass. civ., Sez. V, 13.3.2026, n. 5760, Ord.
In tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, il rilievo di ammanchi di beni sulla base di scritture contabili non obbligatorie esclude l'applicabilità della disciplina dettata dal D.P.R.
ROTTAMAZIONE QUATER
Cass. SS.UU., 15.3.2026, n. 5889.
Ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione-quater), l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione della comunicazione prevista e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. Nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, la definizione agevolata produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del co-obbligato non aderente.
OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI
Cass. civ., Sez. V, 17.3.2026, n. 5979, Ord.
Qualora l'Ufficio dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza di un'operazione, spetta al contribuente provarne l'effettiva esistenza al fine di poter dedurre i relativi costi e detrarre l'IVA; con la precisazione che un siffatto onere non può ritenersi assolto mediante l'esibizione della fattura o la documentata regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.
SANZIONI TRIBUTARIE
Cass. civ., Sez. V, 17.3.2026, n. 5986.
In tema di sanzioni tributarie, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 10 T.U. n. 173/2024, deve riconoscersi nel nostro ordinamento l'intrasmissibilità ai soci delle sanzioni tributarie irrogate alla società estinta, alla luce dell'art. 7 D.L. n. 269/2003, conv. con modd. in L. n. 326/2003 e dei principi di personalità e proporzionalità che assistono necessariamente le prime; detta intrasmissibilità, trattandosi di elemento conformativo della fattispecie astratta e non di fatto estintivo o impeditivo della pretesa sanzionatoria, è rilevabile d'ufficio, ma resta salva l'esigenza, con verifica da condursi in ciascun caso concreto, che tra socio e società esista una effettiva terzietà o alterità soggettiva, dovendosi escludere l'intrasmissibilità della sanzione nei casi in cui vi sia stato abuso dello schermo della personalità giuridica da parte del socio.
ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ NEL CORSO DI UN GIUDIZIO
Cass. civ., Sez. I, 21.1.2026, n. 1354.
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione della società stessa privandola della capacità di stare in giudizio, quando essa intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la medesima è parte, ancorché tale giudizio non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale, divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione.
RIPETIZIONE D’INDEBITO
Cass. civ., Sez. I, 21.1.2026, n. 1361.
L'azione di ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c. è esperibile solo nei confronti del soggetto che si assume aver ricevuto la somma non dovuta, ossia del destinatario del pagamento indebito, e non anche nei confronti di colui al quale tale somma sia stata eventualmente trasferita dall'accipiens e che, dunque, abbia sostanzialmente beneficiato dell'attribuzione patrimoniale. L'obbligazione dell'accipiens va esclusa solo qualora abbia ricevuto il pagamento indebito in virtù di uno specifico mandato all'incasso ovvero nell'esercizio di un espresso potere rappresentativo, nel rispetto del principio generale in tema di rappresentanza volontaria per cui gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante, con spendita del nome del rappresentato, si producano direttamente nel patrimonio di quest'ultimo.
Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 12.3.2026, n. 527/24.
L'art. 170 e l'art. 171, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, letti in combinato disposto con l'art. 15, paragrafo 1, seconda frase, l'art. 20, paragrafo 1, e l'art. 23, paragrafo 2, della Direttiva 2008/9/CE, nonché con i principi di neutralità dell'IVA, di proporzionalità e di buona
amministrazione, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, interpretata da una decisione giurisdizionale definitiva, che priva un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso da quello di rimborso dell'IVA tanto del diritto al rimborso dell'IVA quanto del diritto di accesso al giudice per contestare l'inerzia dell'amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso, a motivo del fatto che la richiesta di rimborso non può ritenersi presentata a causa di un malfunzionamento tecnico verificatosi al momento della sua trasmissione elettronica.
“Per fruire della causa di non punibilità dei reati tributari non sono prorogabili più di una volta i termini di pagamento” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 10/2026, pag. 905 ss.
Sentenza di riferimento: Cass. pen., Sez. III, 10.12.2025, n. 39557.
Secondo una recente pronuncia della Suprema Corte, il termine di decadenza cui è soggetta la causa di non punibilità di cui all’art. 13 D.lgs. n. 74/2000, costituita dall’integrale pagamento dei debiti tributari, non è superabile, occorrendo che tale adempimento intervenga entro tre mesi - prorogabile una sola volta per altri tre mesi. È dunque irrilevante ogni accordo tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria che sia intervenuto per la rateizzazione del debito fissando una scadenza più lunga, in quanto l’effetto novativo dell’obbligazione che deriva dall’accordo tra il contribuente e l’Amministrazione rimane circoscritto all’ambito tributario, non producendo conseguenze sul piano penale.
“Utilizzabili nel processo penale le prove acquisite nelle verifiche fiscali pur se in violazione della CEDU” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 11/2026, pag. 1001 ss.
Sentenza di riferimento: Cass. pen., Sez. III, 10.12.2025, n. 512.
La Suprema Corte ha stabilito che non sono inutilizzabili nel processo penale i dati probatori acquisiti in sede tributaria in violazione dell’art. 8 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 6 febbraio 2026 “Italgomme Pneumatici S.r.l. c. Italia”. Non soltanto, non è consentita un’interpretazione estensiva dell’art. 191, co. 1, c.p.p., che includa, tra le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, gli elementi ottenuti mediante verifiche fiscali compiute in violazione dell’art. 8 CEDU. La sentenza della Corte EDU non costituisce “legge” stabilente un divieto di acquisizione probatoria e non regola direttamente il regime di inutilizzabilità degli atti compiuti e degli elementi raccolti da tali verifiche.
“Visto infedele o irregolare: violazione formale senza recupero del credito IVA in compensazione” con commento di Giorgio Confente e Nadia Gentina – da “Il fisco”, n. 15/2026, pag. 1387 ss.
Sentenza di riferimento: Cass., Sez. trib., 5.3.2026, n. 4917, Ord.
La Cassazione ha precisato che l’apposizione di un visto di conformità infedele o irregolare da parte di un professionista abilitato costituisce una violazione meramente formale non sanzionabile, diversamente dall’ipotesi in cui il visto non sia stato apposto o sia stato rilasciato da soggetti non abilitati. A tale proposito, non può essere disconosciuta la compensazione del credito derivante da una dichiarazione IVA sulla quale è stato apposto un visto infedele in quanto la norma consente all’Amministrazione finanziaria di recuperare il credito ed irrogare le sanzioni per indebita compensazione solo se il visto viene omesso, situazione non paragonabile al visto infedele.